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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32899/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Il motivo principale e decisivo dedotto è la nullità della sentenza di appello per violazione del diritto di difesa: il difensore fiduciario dell'imputato era deceduto dopo la presentazione dell'appello e durante il termine per esercitare l'opzione per la trattazione orale, circostanza non comunicata né all'imputato né alla Corte d'appello, con la conseguenza che l'imputato si trovò, a sua insaputa, privo di difesa nel momento cruciale per l'eventuale scelta del rito. In subordine sono stati proposti motivi di merito relativi a presunti vizi di motivazione (travisamento della testimonianza Rossi sulla contabilità, errata riferibilità alla responsabilità per distrazione antecedente alle dimissioni, errata quantificazione dei beni distratti, mancata e illogica motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: la sentenza di appello è nulla per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 179 c.p.p., in quanto l'imputato era rimasto privo di difensore e il Giudice non aveva provveduto alla nomina d'ufficio, con compromissione della facoltà del difensore di optare per la trattazione orale e di impugnare la sentenza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, ove la nullità abbia impedito la regolare formazione del titolo esecutivo, la stessa può essere fatta valere nell'incidente di esecuzione e può seguire la rinnovazione dell'atto e la restituzione dei termini. Avendo il Giudice dell'esecuzione (G.E.) già dichiarato l'inefficacia dell'ordine di esecuzione e revocato l'esecutività del titolo, la Suprema Corte ha ammesso che il ricorrente potesse proporre ricorso per cassazione deducendo la nullità endoprocessuale. Esito: annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La mancanza dell'assistenza del difensore per qualunque causa, se il Giudice non provvede alla nomina d'ufficio, determina una nullità assoluta e insanabile che incide sulla formazione del giudicato e sull'eseguibilità del titolo.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza e alla corretta formazione del titolo esecutivo: il giudice dell'esecuzione può verificare la validità del titolo e, ove riscontri nullità che impediscono la regolare formazione del titolo, sospenderne l'esecuzione e disporre la rinnovazione degli atti.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola la restituzione in termini per impugnazione; la sua applicazione presuppone la ritualità del titolo contro cui era diretto il termine scaduto; il giudice dell'esecuzione, dopo aver verificato la validità del titolo, può esaminare l'istanza di restituzione se logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo stesso.

Massime di principio

  • La morte o l'assenza del difensore durante il processo d'appello, se non comunicata e se il giudice non nomina un difensore d'ufficio, può determinare una nullità assoluta della sentenza di appello per violazione del diritto di difesa (art. 179 c.p.p.).
  • Quando una nullità endoprocessuale ha impedito la regolare formazione del titolo esecutivo, tale nullità può essere fatta valere nel procedimento di esecuzione (art. 670 c.p.p.), con possibilità di sospensione dell'esecuzione e rinnovazione degli atti; ciò legittima anche la proposizione di impugnazioni successive una volta revocata l'esecutività.
  • La distinzione tra istanza di restituzione in termini (art. 175 c.p.p.) e eccezione di nullità del titolo (art. 670 c.p.p.) è rilevante: la restituzione presuppone un titolo rituale di cui si è avuta mancata conoscenza; se invece il titolo è invalido, il giudice dell'esecuzione deve accertare e dichiarare l'invalidità prima di decidere sulla rimessione.
  • Una volta che il titolo esecutivo è stato dichiarato inefficace e la sentenza di appello revocata nella sua esecutività, il ricorrente può proporre tutte le deduzioni deducibili contro quella sentenza, compresi vizi endoprocessuali e di motivazione, nonché richiedere la rinnovazione del giudizio di merito.
  • Per evitare conseguenze gravose, è fondamentale che gli studi difensivi e gli uffici giudiziari comunichino tempestivamente eventi rilevanti (es. decesso o improvvisa impossibilità del difensore) e che il giudice verifichi la presenza di difensore e, se mancante, provveda alla nomina d'ufficio.
  • Questioni di merito (travisi della prova, quantificazione dei beni, valutazione delle attenuanti) possono rimanere assorbite se il Giudice di legittimità riconosce una nullità formale che impedisce la regolare formazione del giudicato; in situazioni simili la prima linea di difesa utile è contestare la validità del procedimento piuttosto che i singoli punti di prova.

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