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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07120/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo un solo motivo di violazione di legge in relazione alla circostanza attenuante speciale della lieve entità, richiamando la sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era una mera reiterazione dei motivi già formulati in appello e già puntualmente disattesi dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche ritenute corrette; per questo motivo il ricorso è stato considerato non specifico e solo apparente, privo della necessaria critica argomentata alla decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La sentenza impugnata aveva escluso la circostanza attenuante speciale della lieve entità richiamata dal ricorrente; la Cassazione non entra nel merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura perché meramente riproduttiva di doglianze già respinte in appello.

  • sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla lieve entità; la Corte di cassazione non ne sviluppa il contenuto, perché ritiene il motivo inammissibile per difetto di specificità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza effettiva rielaborazione critica, motivi già dedotti in appello e già disattesi con argomentazione congrua dal giudice di merito.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata della sentenza impugnata; la mera reiterazione di censure precedenti integra un motivo solo apparente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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