Ordinanza n. 192/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, prot. -OMISSIS- del 12/03/2026, comunicato in pari data, con cui, in asserita esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, n. 1555/2025, è stata disposta l’assegnazione del ricorrente presso la sede del Comando Logistico della Marina Militare (COMLOG) di Napoli, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota -OMISSIS- del 5 giugno 2024, se ed in quanto illegittima e lesiva degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di assegnazione del dipendente presso la sede del Comando Logistico della Marina Militare di Napoli, adottato in asserita esecuzione di una precedente sentenza del TAR
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ne ha disposto l’assegnazione presso la sede del Comando Logistico della Marina Militare di Napoli, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Il ricorrente ha contestato la riedizione del potere amministrativo successiva alla sentenza del TAR Puglia – Lecce, Sez. II, n. 1555/2025, sostenendo che l’Amministrazione non avesse adempiuto all’obbligo conformativo derivante da tale pronuncia. In particolare, il provvedimento avrebbe omesso una rinnovata istruttoria e una motivazione adeguata sulla concreta necessità, per l’Amministrazione, di individuare proprio la sede di Napoli, sull’inesistenza di alternative meno penalizzanti e sul bilanciamento tra le esigenze organizzative dell’Amministrazione e le esigenze sanitarie, familiari e personali del dipendente. L’assegnazione sarebbe stata giustificata soltanto dalla maggiore favorevolezza geografica della sede di Napoli rispetto alla precedente sede di Ancona, nonostante la sopravvenuta scopertura di organico presso Napoli.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto il ricorso assistito da fumus boni iuris, rilevando che il provvedimento impugnato non motivava adeguatamente la necessità di assegnare il dipendente proprio a Napoli né l’inesistenza di opzioni alternative riferibili alla Regione di ultimo servizio o a regioni limitrofe e meno penalizzanti. Secondo il Collegio, la precedente sentenza imponeva una riedizione del potere fondata su una nuova istruttoria e su una motivazione relativa alle esigenze sanitarie, familiari e personali del dipendente, da bilanciare con l’interesse pubblico. La mera rilevazione di una scopertura di organico a Napoli e della posizione geografica più favorevole rispetto ad Ancona è stata ritenuta insufficiente e integrante nuovamente il vizio motivazionale già censurato. Il TAR ha inoltre ritenuto sussistente il danno grave e irreparabile. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e ordinato all’Amministrazione l’immediato riesame della posizione del ricorrente secondo i criteri indicati in motivazione. La trattazione di merito è stata fissata alla prima udienza pubblica utile di febbraio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare collegiale è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e del danno grave e irreparabile.
Il decreto cautelare presidenziale monocratico già adottato in favore del ricorrente è stato richiamato nel procedimento cautelare collegiale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una sentenza impone la riedizione del potere amministrativo, l’Amministrazione deve svolgere una nuova istruttoria e adottare una motivazione effettivamente conforme ai criteri indicati dal giudicato; non è sufficiente riprodurre, con formulazione diversa, il vizio già censurato.
- Nel disporre l’assegnazione o il trasferimento di un dipendente per esigenze organizzative, l’Amministrazione deve motivare in concreto la necessità della sede prescelta e l’inesistenza di alternative meno gravose, bilanciando le esigenze pubbliche con le esigenze sanitarie, familiari e personali rappresentate dall’interessato.
- La mera scopertura di organico in una determinata sede e la sua maggiore prossimità geografica rispetto alla sede precedente non esauriscono l’obbligo motivazionale quando siano state rappresentate specifiche esigenze personali, familiari o sanitarie del dipendente.
- In sede cautelare, il giudice può sospendere l’efficacia dell’atto e ordinare il riesame della posizione quando risultino sia una plausibile insufficienza della motivazione sia un danno grave e irreparabile derivante dall’immediata esecuzione.
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