Cassazione Penale, Ordinanza n. 22724/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in furto aggravato. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante della violenza sulle cose, sostenendo che non vi fosse prova sufficiente della rottura del lucchetto posto a chiusura dell'area/cantiere da cui era stato asportato il materiale. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché le censure erano di fatto e riproponevano questioni già esaminate dai giudici di merito, i quali avevano logicamente fondato la sussistenza della violenza sulle cose sulle deposizioni del titolare del cantiere e sulle circostanze del rinvenimento degli imputati nelle immediate vicinanze con il materiale sottratto nel veicolo. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché la non trascurabile gravità del danno cagionato, quantificato in euro 1.500, era stata correttamente valorizzata per escludere la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La violenza sulle cose, quale aggravante del furto, è stata ritenuta integrata alla luce della rottura del lucchetto posto a chiusura dell'area/cantiere.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della non trascurabile gravità del danno cagionato, pari a euro 1.500.
Massime di principio
- La doglianza sulla sussistenza dell'aggravante del furto è inammissibile in cassazione quando si risolve in una mera rilettura del fatto e ripropone questioni già esaminate in modo congruo dai giudici di merito.
- La violenza sulle cose può desumersi dalla rottura del sistema di chiusura del luogo da cui il bene viene sottratto, se il giudice di merito lo accerta in base a prove testimoniali e agli elementi del contesto fattuale.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il danno cagionato non sia trascurabile; la valutazione del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica o in contrasto con il dato normativo.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure motivazionali in un nuovo giudizio sul merito della prova, soprattutto quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
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