Parere n. 95/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno, l’U.T.G. – Prefettura di -OMISSIS- e la Legione Carabinieri -OMISSIS-- Stazione Di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento del Questore di -OMISSIS- (-OMISSIS-) prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 9 marzo 2024, in seguito al maturato silenzio rifiuto del Prefetto di -OMISSIS- sull’istanza presentata in data 5 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto che, alla luce della revoca in autotutela dell’atto impugnato e della dichiarazione del ricorrente di accettare la chiusura del contenzioso per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile. La conclusione è stata ricondotta al principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e del silenzio-rigetto del Prefetto
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza presentata al Prefetto, deducendo violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere e illogicità manifesta. Nel corso del procedimento consultivo, l’amministrazione ha riferito che il provvedimento impugnato era stato revocato in autotutela dalla Questura il 21 dicembre 2024. Successivamente, il ricorrente ha dichiarato di accettare la chiusura del contenzioso per sopravvenuto difetto dell’interesse a ricorrere, rinunciando all’ulteriore trattazione della controversia.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La revoca in autotutela del provvedimento impugnato e la successiva dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla trattazione hanno determinato l’improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è trattato secondo il principio dispositivo, applicabile anche al rimedio giustiziale.
articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
articolo 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all’articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta revoca in autotutela dell’atto impugnato, accompagnata dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, la dichiarazione espressa del ricorrente di accettare la chiusura del contenzioso può fondare la pronuncia di improcedibilità quando sia venuto meno l’interesse alla decisione.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro il diniego di rinnovo del porto di fucile
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Ministero dell’interno, la Prefettura competente e l’Arma dei Carabinieri, avente a oggetto il diniego del Questore di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e il silenzio-rigetto del Prefetto.
Premesse e richiesta
Il ricorrente aveva dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere e illogicità manifesta, chiedendone l’annullamento.
Sopravvenienze nel corso del procedimento
Il Ministero dell’interno, nella relazione istruttoria trasmessa al Consiglio di Stato, ha evidenziato che la Questura aveva revocato in autotutela il provvedimento impugnato in data 21 dicembre 2024, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso.
Il ricorrente, con comunicazione del 7 agosto 2025, ha dichiarato di accettare la chiusura del contenzioso per sopravvenuto difetto dell’interesse a ricorrere, rinunciando all’ulteriore trattazione della controversia.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto decisiva la dichiarazione espressa del ricorrente, unitamente alla revoca dell’atto impugnato. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il venir meno dell’interesse alla decisione impedisce l’esame dei motivi di merito.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata quindi resa alcuna valutazione sulla fondatezza delle censure relative a violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere e illogicità manifesta.
Oscuramento dei dati personali
La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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