Cassazione Penale, Ordinanza n. 00751/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 16 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Con un unico motivo, formalmente proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ha dedotto violazione di legge, erroneità e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo in sostanza che il Tribunale avrebbe male valutato gli elementi già acquisiti sulla sua persona e avrebbe erroneamente escluso la concessione delle misure alternative. La Corte rileva però che le censure si risolvono nella contestazione della ricostruzione degli elementi di fatto già compiutamente esaminati dal giudice di merito. Il Tribunale aveva infatti valorizzato: le plurime condanne, pur risalenti; diverse segnalazioni a carico del condannato; l'emissione di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno; la mancata ricostruzione di parte del recente vissuto dell'interessato, anche per sua mancata collaborazione; e le dichiarazioni non veritiere rese sul domicilio attuale, che avevano ostacolato l'istruttoria del servizio sociale. Su tali basi il giudice di sorveglianza aveva escluso elementi rassicuranti in ordine all'affievolimento della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e logicamente argomentata la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva adeguatamente descritto la perdurante pericolosità sociale del condannato e aveva correttamente valorizzato la mancata collaborazione e le dichiarazioni non veritiere sul domicilio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili cause di esonero.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
è richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
è richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per vizio di motivazione
art. 616 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di sorveglianza sulle misure alternative, la motivazione che valorizzi plurime pregresse condanne, segnalazioni di polizia, provvedimenti amministrativi restrittivi e condotte non collaborative può legittimamente sorreggere il giudizio di perdurante pericolosità sociale e il diniego del beneficio.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è congrua e logicamente coerente.
- Le dichiarazioni non veritiere rese dal condannato su elementi rilevanti per l'istruttoria delle misure alternative possono essere valutate negativamente ai fini della prognosi sull'affidabilità e sull'attenuazione della pericolosità.
- La mancata collaborazione del richiedente nella ricostruzione del proprio recente vissuto può essere legittimamente apprezzata in senso sfavorevole quando impedisca di acquisire elementi rassicuranti per la concessione di misure alternative.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esimenti, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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