Sentenza n. 16730/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari a) del provvedimento di diniego di rilascio del visto per motivi di tirocinio (formazione professionale), prot. -OMISSIS- e notificato il giorno 15.07.2025, con il quale il Consolato Generale d'Italia a Casablanca (Marocco) ha respinto la domanda di visto d’ingresso presentata dal ricorrente; b) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Consolato Generale d’Italia a Casablanca del visto d’ingresso per motivi di tirocinio formativo quale tecnico-saldatore
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per svolgere un tirocinio formativo presso una società italiana, chiedendone l’annullamento e la tutela cautelare. Il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare, la sede diplomatica ha rilasciato il visto; entrambe le parti hanno quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, divergendo sulla regolazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il rilascio sopravvenuto del visto ha pienamente soddisfatto la pretesa azionata. Ha posto le spese a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale: il visto è stato rilasciato solo dopo l’ordinanza cautelare propulsiva, adottata sulla base di una valutazione favorevole delle ragioni del ricorrente. Le spese sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
sussistano i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata, dopo che alle parti è stata prospettata tale modalità di decisione.
dichiarando la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto rilascio del visto ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata, mediante rilascio del visto richiesto, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, quando soddisfa integralmente la pretesa dedotta in giudizio, comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando la pretesa del ricorrente viene soddisfatta dall’Amministrazione soltanto dopo una misura cautelare propulsiva fondata su una valutazione favorevole delle ragioni azionate, le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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