Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16730/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari a) del provvedimento di diniego di rilascio del visto per motivi di tirocinio (formazione professionale), prot. -OMISSIS- e notificato il giorno 15.07.2025, con il quale il Consolato Generale d'Italia a Casablanca (Marocco) ha respinto la domanda di visto d’ingresso presentata dal ricorrente; b) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione.

Giustizia amministrativa202512114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Consolato Generale d’Italia a Casablanca del visto d’ingresso per motivi di tirocinio formativo quale tecnico-saldatore

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per svolgere un tirocinio formativo presso una società italiana, chiedendone l’annullamento e la tutela cautelare. Il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare, la sede diplomatica ha rilasciato il visto; entrambe le parti hanno quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, divergendo sulla regolazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il rilascio sopravvenuto del visto ha pienamente soddisfatto la pretesa azionata. Ha posto le spese a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale: il visto è stato rilasciato solo dopo l’ordinanza cautelare propulsiva, adottata sulla base di una valutazione favorevole delle ragioni del ricorrente. Le spese sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sussistano i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata, dopo che alle parti è stata prospettata tale modalità di decisione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiarando la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto rilascio del visto ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata, mediante rilascio del visto richiesto, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, quando soddisfa integralmente la pretesa dedotta in giudizio, comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la pretesa del ricorrente viene soddisfatta dall’Amministrazione soltanto dopo una misura cautelare propulsiva fondata su una valutazione favorevole delle ragioni azionate, le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.