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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37118/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per concorso in furto in privata dimora. Il motivo unico dedotto sosteneva che la condotta dovesse essere qualificata come tentativo di furto in abitazione e non come furto consumato, perché gli oggetti sottratti (una cassetta di vini pregiati, un baule esterno per automobile e attrezzi da lavoro) non erano stati portati fuori dal condominio ma solo spostati all'esterno del box-cantinola; quindi, a suo avviso, non si sarebbe realizzato un effettivo impossessamento né la piena disponibilità autonoma della refurtiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il discrimine tra tentativo e consumazione nel furto è il conseguimento della piena, effettiva e autonoma disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo e indipendentemente dall'intervento immediato della polizia. Nel caso concreto, benché gli oggetti fossero rimasti nel condominio, erano stati spostati fuori dal box e acquisiti nella disponibilità degli imputati, che sono stati poi scoperti e arrestati in flagranza in seguito all'attivazione dell'allarme. Di conseguenza la qualificazione di furto consumato è stata ritenuta corretta e la condanna di merito resta confermata; inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza penale della Cassazione (Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018)

    Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016

    Conferma il principio che la consumazione del furto si realizza con il conseguimento della piena, effettiva e autonoma disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo

  • Giurisprudenza penale della Cassazione (Sez. 5, n. 26749 del 11/4/2016)

    Sez. 5, n. 26749 del 11/4/2016, Ouerghi, Rv. 267266

    Ribadisce il criterio della disponibilità autonoma come discrimine tra tentativo e consumazione

  • Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U, n. 52117 del 17/7/2014)

    Sez. U, n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186

    Ha ammesso il tentativo in ipotesi specifiche (es. supermercato) quando esistono apparati di protezione o vigilanza che impediscono la piena disponibilità del bene

  • Giurisprudenza penale della Cassazione (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018)

    Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278

    Stabilisce che chi ottiene l'autonoma disponibilità dei beni e si allontana dall'abitazione configura il furto consumato, anche se bloccato prima di uscire dall'area

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di disporre somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato per irrogare l'importo di euro 3.000

Massime di principio

  • Per distinguere tentativo e consumazione nel furto occorre valutare se l'imputato abbia conseguito la piena, effettiva e autonoma disponibilità della refurtiva, anche se solo per breve tempo.
  • Il fatto che la refurtiva non sia stata portata materialmente fuori dall'edificio non esclude la consumazione se gli oggetti sono stati posti nella disponibilità degli autori (spostati, nascosti o comunque controllati da essi).
  • La presenza di sistemi di protezione, vigilanza diretta o apparati di rilevazione può invece impedire il raggiungimento della disponibilità autonoma e rendere configurabile il tentativo.
  • L'intervento delle forze di polizia dopo che l'autore ha già acquisito la disponibilità della refurtiva non trasforma automaticamente la consumazione in tentativo.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario fondare il ricorso su questioni ammissibili e rilevanti di diritto, altrimenti può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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