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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24471/2021 del 10/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasceva da un credito azionato da una cooperativa sociale per il corrispettivo di un servizio affidato dal Comune di Cosenza con determinazione dirigenziale n. 421/2010, relativo all'integrazione scolastica di alunni diversamente abili nel periodo marzo-giugno 2010. Il Tribunale di Cosenza aveva condannato la Provincia di Cosenza al pagamento di euro 69.680, ma la Corte d'appello di Catanzaro, su impugnazione della Provincia, aveva riformato la decisione rigettando la domanda. In Cassazione la cooperativa ha proposto un solo motivo di ricorso, mentre la Provincia ha resistito con controricorso; l'intimato è rimasto contumace. Nelle more la ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, deducendo l'estinzione del credito per effetto di una transazione conclusa con i Commissari straordinari del Comune di Cosenza. La Corte di cassazione ha però rilevato che la transazione era stata conclusa con soggetti estranei al giudizio e ha quindi escluso la cessazione della materia del contendere, qualificando invece la sopravvenuta estinzione del credito come causa di carenza di interesse all'impugnazione. In sede di valutazione virtuale della soccombenza, la Corte ha anche osservato che il motivo sarebbe stato comunque inammissibile per genericità e mancata specificazione delle norme violate, oltre che infondato quanto al vizio motivazionale, reputando la motivazione della sentenza impugnata chiara e lineare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente ha dichiarato estinto il credito azionato in conseguenza di una transazione intervenuta con soggetti estranei al giudizio, circostanza che non consente di pronunciare cessazione della materia del contendere ma determina la sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione. In via incidentale e ai soli fini delle spese, la Corte ha rilevato che il motivo di ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per difetto di specificità e anche manifestamente infondato sotto il profilo del vizio motivazionale. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Provincia di Cosenza ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    quando il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    è il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La sopravvenuta estinzione del credito azionato può determinare carenza di interesse all'impugnazione e quindi inammissibilità del ricorso per cassazione, ma non consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la definizione transattiva è intervenuta con soggetti estranei al giudizio.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione le norme di legge asseritamente violate e formulare censure specifiche; deduzioni generiche o inconcludenti sulla legittimazione passiva di un ente sono inammissibili.
  • Il vizio motivazionale è insussistente quando la motivazione della sentenza impugnata è chiara, lineare e supera il minimo costituzionale.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la soccombenza virtuale consente di porre le spese di lite a carico del ricorrente e di applicare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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