Cassazione Penale, Sentenza n. 18506/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Guenno, nella sua veste di funzionario della "Fondazione Teatro Regio di Torino" incaricato di predisporre il capitolato d'appalto per il servizio di marketing, avrebbe occultamente affidato la redazione del disciplinare tecnico ad Andrea Paolo Maulini, legale rappresentante della "Profili" s.r.l.s., società interessata alla gara e poi unica offerente. L'imputazione contestata era di collusione e turbativa della procedura (art. 353 c.p.), in quanto tale affidamento avrebbe consentito a un probabile concorrente di determinare contenuti, modalità d'accesso e prezzi del bando, alterando la gara.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello contrastante e logicamente insufficiente: la Corte d'appello aveva riconosciuto che la condotta rientrava nella nozione di "collusione" ma, contraddittoriamente, aveva escluso il dolo dell'imputato. La Cassazione ha censurato anche la mancata considerazione di elementi probatori rilevanti (es. possibilità di avvalersi dell'ufficio appalti, presenza di un organigramma predisposto da Maulini che collocava Guenno in posizione apicale, conversazioni intercettate). Per tali vizi la sentenza è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello per nuovo giudizio. In sede di rinvio il giudice dovrà, inoltre, valutare la corretta qualificazione giuridica del fatto: la Cassazione evidenzia l'orientamento più recente secondo cui l'art. 353 c.p. è applicabile in relazione a condotte poste in essere dopo l'adozione del bando che alterino la procedura comparativa, mentre le condotte anteriori alla predisposizione del bando, finalizzate a preferire un contraente, possono integrare il reato previsto dall'art. 353-bis c.p.
Norme richiamate
Delitto di "collusione" o turbata libertà nella scelta del contraente riferito a condotte che alterano la procedura comparativa dopo l'adozione del bando; richiede la volontà di perturbare la competizione (dolo). La Cassazione richiama che la qualificazione richiede attenzione al momento della condotta (dopo il bando).
Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente quando la condotta finalizzata a preferire un possibile offerente si realizza già nella fase di predisposizione del bando o dell'atto equipollente, a prescindere dall'effettiva incidenza sull'esito della gara. La Corte indica che, per fatti anteriori all'indizione, è spesso più aderente al testo normativo sussumere la fattispecie in questo articolo.
Giurisprudenza di richiamo (Sez. 6, sentenze citate)
Sez. 6, n. 653 del 14/10/2016 (Venturini); Sez. 6, n. 24341 del 29/05/2025 (Figheti); Sez. 6, n. 6875 del 14/01/2026 (Bianco)
La giurisprudenza citata mostra un'evoluzione: decisioni più datate estendevano l'art. 353 anche a condotte anteriori all'indizione; orientamenti più recenti, richiamati dalla Corte, preferiscono distinguere due fattispecie a seconda del momento della condotta (post-bando: art. 353; pre-bando/predisposizione: art. 353-bis).
Massime di principio
- Se un funzionario affida la predisposizione del capitolato d'appalto a un soggetto che è o può essere concorrente, ciò configura fattispecie riconducibile a "collusione" e suscita, di regola, la presunzione di volontà di alterare la regolarità della procedura: il giudice deve valutare il dolo tenendo conto del comportamento complessivo e delle comunicazioni tra le parti.
- Occorre distinguere il momento della condotta: le alterazioni poste in essere dopo l'adozione del bando si inquadrano più propriamente nell'art. 353 c.p.; le condotte dirette a predisporre il bando in modo favorevole a un determinato soggetto vanno valutate anche alla luce dell'art. 353-bis c.p.
- La mancanza di specifiche competenze tecniche del responsabile della stesura del capitolato è un elemento difensivo rilevante, ma perde efficacia se esistono prove che l'interessato si è avvalso dell'ufficio appalti, ha intrattenuto rapporti professionali con il redattore o è stato inserito in un organigramma favorevole: il giudice deve valutare la portata complessiva di tutti gli elementi probatori e non limitarsi a singoli profili.
- La sentenza di merito non può essere contraddittoria: se riconosce la collusione materiale tra il funzionario e il redattore interessato, ne consegue logicamente l'esistenza del dolo perturbatore, salvo elementi concreti che provino l'assenza della consapevolezza (che devono essere adeguatamente motivati).
- La circostanza che sia stata presentata una sola offerta non è di per sé prova conclusiva dell'esistenza del reato, ma costituisce un elemento sintomatico che va integrato con altri elementi (intercettazioni, documenti, ruolo esercitato nella predisposizione del bando).
- In caso di ambiguità motivazionale o valutazione incompleta delle prove, la Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per nuovo esame, con indicazione di valutare la corretta qualificazione giuridica e il fumus del dolo.
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