Cassazione Penale, Ordinanza n. 17858/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Il giudice procedente aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ritenendo, sulla base di successive informazioni dell’Agenzia delle Entrate, che il beneficiario avesse un reddito superiore ai limiti previsti per l’accesso al beneficio nell’anno di imposta indicato. L’interessato ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, che i dati dell’amministrazione finanziaria si riferissero a un anno d’imposta diverso da quello rilevante rispetto alla domanda di ammissione e, dall’altro, che una delle voci considerate come reddito riguardasse l’assegno unico e universale per i figli a carico, non imponibile. La questione sottoposta alla Corte riguardava però soprattutto il corretto regime di impugnazione del provvedimento di revoca: se la decisione dovesse essere trattata come opposizione ex art. 99 TUSG oppure come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 113 TUSG, con conseguente correttezza o meno della declinatoria di competenza operata dal Presidente del Tribunale.
La decisione
La Corte ha ritenuto erronea la qualificazione dell’impugnazione come ricorso per cassazione. Ha affermato che, nel caso di revoca dell’ammissione al patrocinio disposta su richiesta dell’amministrazione finanziaria, il rimedio esperibile dal beneficiario è l’opposizione prevista dall’art. 99 TUSG, in alternativa al ricorso diretto per cassazione. Poiché nel caso concreto la revoca era stata adottata a seguito di informazioni dell’Agenzia delle Entrate, il Presidente del Tribunale era competente a decidere sull’opposizione e non poteva declinare la competenza. La Corte ha quindi disposto la restituzione degli atti al Presidente del Tribunale di Locri per l’ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
disciplina la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche d’ufficio, in caso di mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito
art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede il ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento di revoca solo nei casi previsti dalla disciplina applicabile, in particolare quando la revoca sia richiesta dall’ufficio finanziario
art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il rimedio generale di opposizione avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato e resta esperibile anche contro la revoca richiesta dall’amministrazione finanziaria
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come norma che individua le condizioni reddituali per l’ammissione al beneficio
art. 92 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come norma relativa alle condizioni di reddito rilevanti per il beneficio
legge 168/05 di conversione del d.l. 115/2015
legge 168/05 di conversione del d.l.115/2015
richiamata come intervento normativo che ha confermato la revoca d’ufficio del beneficio e la ricorribilità nei limiti previsti dalla disciplina speciale
Sez. U. n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo
cfr. Sez. U. n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667 - 01
richiamata per il principio secondo cui il testo unico conserva il sistema impugnatorio originario e l’opposizione al presidente dell’ufficio resta rimedio previsto per la revoca
Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto
Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672 - 01
richiamata per affermare che, in caso di revoca su richiesta dell’amministrazione finanziaria, l’interessato può ricorrere direttamente per cassazione per violazione di legge, in alternativa all’opposizione
Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello
Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573 - 01
richiamata per il principio secondo cui la revoca d’ufficio è reclamabile davanti al Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello che ha emesso il provvedimento
Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano
Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851 - 01
richiamata in continuità con il principio sulla competenza del presidente dell’ufficio giudiziario a conoscere della revoca d’ufficio
Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, Bosco
Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, Bosco, Rv. 277558 - 01
richiamata per escludere l’esperibilità del ricorso per cassazione contro la revoca d’ufficio
Sez. 4, n. 8265 del 27/01/2026, Burghila
Sez.4, n.8265 del 27/01/2026, Burghila, n.m.
richiamata in motivazione come conforme al sistema ricostruttivo dell’impugnazione in materia di patrocinio a spese dello Stato
Sez. 4, Ordinanza n. 39835 del 20/11/2025, Improta
Sez.4, Ordinanza n.39835 del 20/11/2025, Improta, n.m.
richiamata in motivazione come conforme al sistema ricostruttivo dell’impugnazione in materia di patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato segue un regime impugnatorio diverso a seconda della sua genesi: se è adottata su richiesta dell’amministrazione finanziaria, il beneficiario può proporre opposizione al presidente dell’ufficio giudiziario oppure ricorso diretto per cassazione per violazione di legge.
- Se la revoca è disposta d’ufficio dal magistrato procedente, il rimedio è solo il reclamo/opposizione davanti al presidente dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento; non è esperibile il ricorso diretto per cassazione.
- L’errore nel qualificare il mezzo di impugnazione sulla revoca del patrocinio comporta l’erronea declinatoria di competenza del giudice adito, che deve invece trattenere e definire l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 TUSG.
- Nel sistema del testo unico sulle spese di giustizia, la disciplina impugnatoria va letta in continuità con la precedente regolamentazione, salvo le specifiche ipotesi espressamente previste, senza ritenere abrogate le garanzie difensive del beneficiario.
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