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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17858/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

Il giudice procedente aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ritenendo, sulla base di successive informazioni dell’Agenzia delle Entrate, che il beneficiario avesse un reddito superiore ai limiti previsti per l’accesso al beneficio nell’anno di imposta indicato. L’interessato ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, che i dati dell’amministrazione finanziaria si riferissero a un anno d’imposta diverso da quello rilevante rispetto alla domanda di ammissione e, dall’altro, che una delle voci considerate come reddito riguardasse l’assegno unico e universale per i figli a carico, non imponibile. La questione sottoposta alla Corte riguardava però soprattutto il corretto regime di impugnazione del provvedimento di revoca: se la decisione dovesse essere trattata come opposizione ex art. 99 TUSG oppure come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 113 TUSG, con conseguente correttezza o meno della declinatoria di competenza operata dal Presidente del Tribunale.

La decisione

La Corte ha ritenuto erronea la qualificazione dell’impugnazione come ricorso per cassazione. Ha affermato che, nel caso di revoca dell’ammissione al patrocinio disposta su richiesta dell’amministrazione finanziaria, il rimedio esperibile dal beneficiario è l’opposizione prevista dall’art. 99 TUSG, in alternativa al ricorso diretto per cassazione. Poiché nel caso concreto la revoca era stata adottata a seguito di informazioni dell’Agenzia delle Entrate, il Presidente del Tribunale era competente a decidere sull’opposizione e non poteva declinare la competenza. La Corte ha quindi disposto la restituzione degli atti al Presidente del Tribunale di Locri per l’ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    disciplina la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche d’ufficio, in caso di mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito

  • art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede il ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento di revoca solo nei casi previsti dalla disciplina applicabile, in particolare quando la revoca sia richiesta dall’ufficio finanziario

  • art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    costituisce il rimedio generale di opposizione avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato e resta esperibile anche contro la revoca richiesta dall’amministrazione finanziaria

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come norma che individua le condizioni reddituali per l’ammissione al beneficio

  • art. 92 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come norma relativa alle condizioni di reddito rilevanti per il beneficio

  • legge 168/05 di conversione del d.l. 115/2015

    legge 168/05 di conversione del d.l.115/2015

    richiamata come intervento normativo che ha confermato la revoca d’ufficio del beneficio e la ricorribilità nei limiti previsti dalla disciplina speciale

  • Sez. U. n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo

    cfr. Sez. U. n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667 - 01

    richiamata per il principio secondo cui il testo unico conserva il sistema impugnatorio originario e l’opposizione al presidente dell’ufficio resta rimedio previsto per la revoca

  • Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto

    Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672 - 01

    richiamata per affermare che, in caso di revoca su richiesta dell’amministrazione finanziaria, l’interessato può ricorrere direttamente per cassazione per violazione di legge, in alternativa all’opposizione

  • Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello

    Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573 - 01

    richiamata per il principio secondo cui la revoca d’ufficio è reclamabile davanti al Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello che ha emesso il provvedimento

  • Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano

    Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851 - 01

    richiamata in continuità con il principio sulla competenza del presidente dell’ufficio giudiziario a conoscere della revoca d’ufficio

  • Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, Bosco

    Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, Bosco, Rv. 277558 - 01

    richiamata per escludere l’esperibilità del ricorso per cassazione contro la revoca d’ufficio

  • Sez. 4, n. 8265 del 27/01/2026, Burghila

    Sez.4, n.8265 del 27/01/2026, Burghila, n.m.

    richiamata in motivazione come conforme al sistema ricostruttivo dell’impugnazione in materia di patrocinio a spese dello Stato

  • Sez. 4, Ordinanza n. 39835 del 20/11/2025, Improta

    Sez.4, Ordinanza n.39835 del 20/11/2025, Improta, n.m.

    richiamata in motivazione come conforme al sistema ricostruttivo dell’impugnazione in materia di patrocinio a spese dello Stato

Massime di principio

  • La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato segue un regime impugnatorio diverso a seconda della sua genesi: se è adottata su richiesta dell’amministrazione finanziaria, il beneficiario può proporre opposizione al presidente dell’ufficio giudiziario oppure ricorso diretto per cassazione per violazione di legge.
  • Se la revoca è disposta d’ufficio dal magistrato procedente, il rimedio è solo il reclamo/opposizione davanti al presidente dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento; non è esperibile il ricorso diretto per cassazione.
  • L’errore nel qualificare il mezzo di impugnazione sulla revoca del patrocinio comporta l’erronea declinatoria di competenza del giudice adito, che deve invece trattenere e definire l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 TUSG.
  • Nel sistema del testo unico sulle spese di giustizia, la disciplina impugnatoria va letta in continuità con la precedente regolamentazione, salvo le specifiche ipotesi espressamente previste, senza ritenere abrogate le garanzie difensive del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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