Cassazione Penale, Ordinanza n. 11222/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per sostituzione di persona, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna di primo grado per sostituzione di persona. Deduce tre censure: 1) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, assumendo che la Corte territoriale abbia errato nell'attribuire a lui la condotta; 2) violazione di legge per il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto pena, ritenuta eccessiva. La Cassazione rileva che i primi due motivi ripropongono in modo pedissequo doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; osserva inoltre che la Corte di merito ha motivato puntualmente sia sulla riferibilità della condotta all'imputato sia sull'insussistenza dei presupposti per l'art. 131-bis c.p. Quanto alla pena, ritiene sufficiente la motivazione della Corte di appello, che ha valorizzato le connotazioni fattuali e personali del caso, trattandosi peraltro di pena inferiore alla media edittale.
Norme richiamate
È il titolo di reato per cui è stata affermata e confermata la responsabilità penale dell'imputato, sulla base di due dati ritenuti eloquenti della riferibilità della condotta al prevenuto.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile perché mancavano i relativi presupposti, come adeguatamente motivato dalla Corte di merito.
Gli elementi indicati dall'articolo sono richiamati come impliciti nel criterio di adeguatezza della pena quando la sanzione irrogata è al di sotto della media edittale.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; una critica meramente apparente non soddisfa l'onere di specificità del ricorso.
- In tema di sostituzione di persona, la conferma della responsabilità richiede una motivazione che renda percepibili gli elementi fattuali dai quali desumere la riferibilità della condotta all'imputato; se tale motivazione è puntuale e coerente, la censura di vizio motivazionale è infondata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere esclusa quando la sentenza di merito dia conto di ragioni ostative specifiche e non meramente assertive; la censura di legittimità deve confrontarsi con tali ragioni.
- In tema di dosimetria della pena, quando la sanzione è irrogata al di sotto della media edittale non è necessaria una motivazione rafforzata: è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale si intendono ricompresi i criteri di cui all'art. 133 c.p.
Come è indicizzato
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