Cassazione Penale, Sentenza n. 34516/2022 del 19/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello ritenuto "irritualmente trasmesso in via telematica". Denunciava, in primo luogo, l'erronea applicazione delle norme processuali (artt. 585, 582, 583 e 175 c.p.p.) e contestava che la presentazione via PEC fosse stata impossibile per cause di forza maggiore, con riferimento alla nota di accompagnamento alla PEC. In secondo luogo, censurava l'applicazione degli artt. 599 e 601 c.p.p. e delle disposizioni emergenziali (art. 23 d.l. 149/2020 e art. 24 d.l. n. 137/2020), sollevando questione di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedono l'obbligo per la cancelleria di inoltrare le conclusioni di una parte privata alle controparti (presunta violazione del diritto di difesa e del contraddittorio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, secondo la consolidata giurisprudenza, le modalità di presentazione dell'impugnazione previste dall'art. 583 c.p.p. sono tassative e non è ammessa la proposizione dell'appello mediante PEC; l'eccezione di impossibilità di deposito avrebbe potuto essere fatta valere tramite l'istituto della restituzione in termini, ma il ricorrente non ha validamente prospettato tale rimedio. L'inammissibilità dell'appello di fatto ha escluso ogni esame del secondo motivo, che pertanto è rimasto irrilevante. La Cassazione ha inoltre precisato che le cause di inammissibilità non sono sanabili e devono essere rilevate in ogni stato e grado del procedimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Le modalità di presentazione e spedizione dell'impugnazione sono tassative e inderogabili; secondo la giurisprudenza non è ammessa la proposizione dell'appello mediante PEC se la normativa codicistica non lo consente espressamente
artt. 582, 585, 175 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente nell'impugnazione, ma la Corte ha fondato la decisione sul principio di inderogabilità delle forme di impugnazione sancito dall'art. 583; gli altri riferimenti non hanno mutato l'esito sull'inammissibilità
artt. 599 e 601 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente a sostegno della censura sulla trasmissione di atti da parte della cancelleria; la Corte ha ritenuto il profilo inammissibile in ragione dell'esito sul primo motivo e non ha approfondito la questione
art. 23 del d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito)
Norma emergenziale richiamata per la trattazione scritta e per le misure processuali durante la pandemia; la Corte l'ha evocata in relazione alla procedura ma non l'ha ritenuta idonea a sanare l'irregolare deposito dell'appello
art. 24 d.l. n. 137/2020 e art. 23 d.l. 149/2020 (citati dal ricorrente)
Disposizioni emergenziali menzionate dal ricorrente in relazione agli obblighi della cancelleria: la critica costituzionale proposta è rimasta inesaminata per inammissibilità complessiva del ricorso
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 52092 del 27/11/2019 (Vlad)
Decisione richiamata dalla Corte a conferma del principio secondo cui l'uso della posta elettronica certificata non rende ammissibile l'appello quando la forma codicistica non lo prevede
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020 (Mirabella)
Richiamata per il principio che le cause di inammissibilità non sono sanabili e devono essere rilevate in ogni stato e grado del procedimento
Giurisprudenza: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Richiamata per il principio che la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità della prescrizione dei reati
Massime di principio
- La proposizione dell'appello deve rispettare le forme tassative previste dal codice: quando la norma processuale non consente espressamente la trasmissione telematica o via PEC, l'appello trasmesso in tale modo è inammissibile.
- L'asserita impossibilità materiale di deposito deve essere tutelata mediante gli istituti previsti dal diritto processuale (es. restituzione in termini) e non legittima in automatico l'uso di modalità alternative vietate.
- Le cause di inammissibilità delle impugnazioni non sono sanabili e devono essere rilevate in ogni stato e grado; la loro esistenza impedisce l'esame del merito di eventuali ulteriori censure.
- Le disposizioni emergenziali (provvedimenti Covid) non possono sostituire o derogare tacitamente prescrizioni formali del codice penale processuale se non espressamente previsto: eventuali dubbi su trasmissioni telematiche richiedono una chiara base normativa.
- Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile, questioni successive (es. violazione del diritto di difesa per mancata comunicazione di atti da parte della cancelleria) risultano in genere irrilevanti perché l'inammissibilità estingue il grado impugnatorio e impedisce l'accesso al riesame
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