Sentenza n. 351/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena n. 570/2024 depositata e resa pubblica il 20.06.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 570/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria di sentenza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena n. 570/2024, divenuta definitiva e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Ha dedotto la perdurante inerzia dell'Amministrazione nell'adempimento delle statuizioni contenute nella pronuncia. Ha inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, che è stata notificata al Ministero e che l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Ha quindi accolto il ricorso quanto all'ottemperanza e ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, entro i successivi novanta giorni. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, poiché la sentenza da eseguire aveva già riconosciuto interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, ritenuti misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con liquidazione di euro 800 oltre accessori, restituzione del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le ulteriori misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta e, nei casi previsti, la penalità di mora.
La penalità di mora può essere esclusa quando la sentenza da eseguire ha già previsto una misura economica, quale interessi o rivalutazione, ritenuta equa e idonea a compensare il ritardo nell'adempimento.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La sentenza del giudice ordinario aveva previsto il riconoscimento di interessi o rivalutazione fino alla concreta attribuzione; tale previsione è stata ritenuta dal TAR sufficiente a escludere un'ulteriore penalità di mora.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, può ordinare all'amministrazione soccombente di eseguire le statuizioni definitive entro un termine perentorio, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e nei limiti temporali stabiliti dalla sentenza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando il titolo esecutivo già riconosca interessi o rivalutazione per il periodo compreso tra la maturazione del diritto e l'effettiva attribuzione, qualora tale misura sia ritenuta equa dal giudice dell'ottemperanza.
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