Sentenza n. 5622/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento, dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Napoli in ordine all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente per motivi di lavoro subordinato n. 25NA057644; con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine fissato da questo TAR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Questura di Napoli sull'istanza del 12 novembre 2025 per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia della Questura sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e la declaratoria dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha riferito che, dopo il preavviso di diniego, il procedimento era stato concluso con un diniego del 21 settembre 2026. In camera di consiglio il ricorrente ha confermato la cessazione della materia del contendere, chiedendo la rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'inerzia oggetto del ricorso è venuta meno a seguito dell'adozione del diniego del 21 settembre 2026. Non ha esaminato la legittimità del diniego né la fondatezza della domanda originaria sul silenzio. Ha compensato le spese in ragione delle peculiarità della controversia e del fatto che, durante la pendenza del procedimento, al ricorrente era comunque assicurata la permanenza sul territorio nazionale. Ha disposto la restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Norme richiamate
Ritenuto, pertanto, che sul presente ricorso avverso il silenzio vada dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che l’inerzia censurata con il presente ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. è venuta meno;
Nel giudizio contro il silenzio, il venir meno dell'inerzia per effetto della conclusione del procedimento comporta la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, se durante il processo l'amministrazione conclude il procedimento e viene meno l'inerzia contestata, va dichiarata cessata la materia del contendere; tale pronuncia non decide la legittimità del provvedimento espresso sopravvenuto.
- La cessazione dell'inerzia non determina automaticamente la condanna alle spese dell'amministrazione: il giudice può compensarle valutando le peculiarità della controversia.
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