Cassazione Civile, Ordinanza n. 19091/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell’azienda sanitaria, dell’indennità giornaliera prevista per il personale sanitario turnista dall’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità 1 settembre 1995, in relazione alla giornata non lavorata successiva al turno notturno di 12 ore (c.d. giornata di "smonto") svolto dall’infermiera. La lavoratrice aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità anche per tale giornata, ritenuta riposo compensativo. L’azienda ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 22 l. n. 724/1994, dell’art. 3 d.lgs. n. 66/2003, dell’art. 44 c.c.n.l. 1.9.1995 e dell’art. 2109 c.c., sostenendo che, poiché l’orario settimanale non superava le 36 ore, la giornata successiva al turno notturno non poteva qualificarsi come riposo compensativo ma solo come secondo giorno di non lavoro o di riposo settimanale; secondo la tesi aziendale, in una settimana lavorativa su cinque giorni vi sarebbero due giorni liberi, e non vi era ragione per considerare soltanto uno di essi come riposo compensativo. La lavoratrice si è difesa con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto all’indennità di turno anche per la giornata successiva al turno notturno. La Corte ha ritenuto che il riposo concesso dopo un turno notturno di 12 ore, svolto in un’articolazione di lavoro su tre turni, sia qualificabile come riposo compensativo quando sia destinato al recupero del maggiore stress psico-fisico derivante da una prestazione particolarmente intensa e gravosa. Ha chiarito che tale qualificazione non presuppone necessariamente il superamento dell’orario settimanale di 36 ore, essendo sufficiente che il riposo sia funzionalmente connesso al recupero della maggiore intensità della prestazione resa. Ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui l’indennità giornaliera spetta ogni volta che il riposo sia volto a consentire il recupero del maggior stress psico-fisico legato a un turno di particolare intensità, anche se la prestazione complessiva non eccede l’orario contrattuale settimanale. Le spese sono state poste a carico dell’azienda ricorrente.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere che, nella settimana lavorativa distribuita su cinque giorni, la giornata successiva al turno notturno non fosse riposo compensativo ma mero giorno non lavorato; la Corte distingue però tale disciplina dal riposo compensativo in presenza di turni gravosi
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di ricondurre la controversia all’orario normale di lavoro, ma ritenuto non decisivo ai fini della qualificazione del giorno di smonto come riposo compensativo
art. 44, comma 3, c.c.n.l. Comparto Sanità 1 settembre 1995
"L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi"
norma centrale: l’indennità giornaliera per il personale turnista è legata alla maggiore gravosità del lavoro su tre turni e spetta anche nei giorni di assenza solo se l’assenza coincide con riposo compensativo, inteso come riposo funzionale al recupero psico-fisico
richiamato dalla ricorrente in tema di riposo settimanale, ma la Corte lo considera non idoneo a escludere la natura compensativa della giornata successiva al turno notturno
art. 41 c.c.n.l. 7 aprile 1999
richiamato nel ricostruire il quadro contrattuale delle indennità per particolari condizioni di lavoro
art. 25 c.c.n.l. 19 aprile 2004
richiamato nel quadro contrattuale relativo alla disciplina dell’indennità di turno
art. 26 c.c.n.l. 7 aprile 1999, come integrato dall’art. 5 c.c.n.l. 10 aprile 2008
"l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali"; "previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico"
la Corte legge questa disposizione in connessione con l’art. 44 c.c.n.l. e trae da essa un indice decisivo per qualificare come riposo compensativo il giorno di smonto successivo al turno notturno di 12 ore
Massime di principio
- Nel lavoro sanitario articolato su tre turni, la nozione di riposo compensativo non coincide necessariamente con il superamento dell’orario settimanale contrattuale, potendo riguardare anche il riposo programmato per recuperare la maggiore gravosità di un singolo turno prolungato o notturno.
- L’indennità giornaliera prevista per il personale turnista spetta nei giorni di assenza dal servizio solo quando l’assenza sia causalmente collegata alla funzione compensativa del riposo, cioè al recupero del maggiore stress psico-fisico imposto dall’organizzazione del lavoro.
- Per distinguere il riposo compensativo dal semplice giorno di non lavoro occorre guardare alla funzione concreta della giornata libera: se essa è inserita nella programmazione dei turni per consentire il recupero del lavoratore dopo una prestazione particolarmente intensa, essa mantiene natura compensativa anche in assenza di eccedenza dell’orario settimanale.
- La disciplina del riposo settimanale dei lavoratori turnisti non esaurisce la categoria del riposo compensativo, che va valutata autonomamente in relazione alla struttura del turno e alla finalità di ristoro della prestazione resa.
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