Cassazione Penale, Sentenza n. 30245/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza del 3/11/2021 che rifiutava l'applicazione della disciplina della continuazione tra precedenti condanne (Tribunale di Torino 12/9/2017 irrevocabile dal 10/4/2018 e Corte d'appello di Venezia 22/10/2020 irrevocabile dall'8/3/2021). Il ricorso per cassazione deduceva carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che i motivi indicati dall'esecutore (diversa compagine di coimputati, diversità dei luoghi, distanza temporale) non giustificavano il rigetto della continuazione e che poteva essere ragionevole che l'imputato avesse interrotto l'attività criminale per evitare di aggravare i carichi pendenti, riprendendola in seguito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure fossero fondate su una indebita richiesta di riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni di merito (valutazioni sulla sussistenza della deliberazione criminosa unitaria), e non su vizi di diritto o su una motivazione effettivamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. La Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione aveva svolto una motivazione adeguata e coerente, dando rilievo alla diversità dei concorrenti, alla distanza temporale (oltre un anno) e alla diversità di luoghi. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Fondamento della censura in cassazione riguardante la motivazione ("mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione"). La Corte ha ritenuto che, sebbene tale rimedio sia previsto, le censure mosse erano in realtà una richiesta di riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni di merito, non una dimostrazione reale di vizio motivazionale consentito in sede di legittimità.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha applicato questa norma ordinando il pagamento delle spese e una somma di euro 3.000 in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui, per escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., devono emergere elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della inammissibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto di non avere elementi tali da escludere la colpa e ha quindi disposto la sanzione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede di rinnovazione del giudizio di merito: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione dei fatti o delle prove sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- Le questioni sulla sussistenza della continuazione si fondano sulla valutazione della "deliberazione criminosa unitaria"; elementi come la diversità dei complici, la distanza temporale significativa tra i fatti e la differenza dei luoghi possono giustificare il rifiuto di riconoscere la continuazione.
- Per impugnare con successo un provvedimento che nega la continuazione occorre dimostrare un difetto reale e specifico della motivazione (contraddittorietà interna, mancanza assoluta o manifesta illogicità) e non limitarsi a prospettare spiegazioni alternative o congetture sul comportamento dell'imputato.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e irrogare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo che non risultino elementi idonei a escludere la colpa nella presentazione dell'impugnazione.
- Nelle controversie sulla continuazione è utile documentare puntualmente, nel motivo di ricorso, errori applicativi di diritto o profili di illogicità e contraddizione nella motivazione del giudice dell'esecuzione, per evitare che la censura sia qualificata come mera rivalutazione dei fatti.
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