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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30245/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza del 3/11/2021 che rifiutava l'applicazione della disciplina della continuazione tra precedenti condanne (Tribunale di Torino 12/9/2017 irrevocabile dal 10/4/2018 e Corte d'appello di Venezia 22/10/2020 irrevocabile dall'8/3/2021). Il ricorso per cassazione deduceva carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che i motivi indicati dall'esecutore (diversa compagine di coimputati, diversità dei luoghi, distanza temporale) non giustificavano il rigetto della continuazione e che poteva essere ragionevole che l'imputato avesse interrotto l'attività criminale per evitare di aggravare i carichi pendenti, riprendendola in seguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure fossero fondate su una indebita richiesta di riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni di merito (valutazioni sulla sussistenza della deliberazione criminosa unitaria), e non su vizi di diritto o su una motivazione effettivamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. La Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione aveva svolto una motivazione adeguata e coerente, dando rilievo alla diversità dei concorrenti, alla distanza temporale (oltre un anno) e alla diversità di luoghi. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Fondamento della censura in cassazione riguardante la motivazione ("mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione"). La Corte ha ritenuto che, sebbene tale rimedio sia previsto, le censure mosse erano in realtà una richiesta di riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni di merito, non una dimostrazione reale di vizio motivazionale consentito in sede di legittimità.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha applicato questa norma ordinando il pagamento delle spese e una somma di euro 3.000 in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, per escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., devono emergere elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della inammissibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto di non avere elementi tali da escludere la colpa e ha quindi disposto la sanzione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede di rinnovazione del giudizio di merito: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione dei fatti o delle prove sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • Le questioni sulla sussistenza della continuazione si fondano sulla valutazione della "deliberazione criminosa unitaria"; elementi come la diversità dei complici, la distanza temporale significativa tra i fatti e la differenza dei luoghi possono giustificare il rifiuto di riconoscere la continuazione.
  • Per impugnare con successo un provvedimento che nega la continuazione occorre dimostrare un difetto reale e specifico della motivazione (contraddittorietà interna, mancanza assoluta o manifesta illogicità) e non limitarsi a prospettare spiegazioni alternative o congetture sul comportamento dell'imputato.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e irrogare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo che non risultino elementi idonei a escludere la colpa nella presentazione dell'impugnazione.
  • Nelle controversie sulla continuazione è utile documentare puntualmente, nel motivo di ricorso, errori applicativi di diritto o profili di illogicità e contraddizione nella motivazione del giudice dell'esecuzione, per evitare che la censura sia qualificata come mera rivalutazione dei fatti.

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