Cassazione Penale, Ordinanza n. 22792/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende. Il giudice ha precisato che l'inammissibilità va dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una pena concordata, poi rideterminata in continuazione con altra sentenza irrevocabile precedente, per complessivi anni quattro di reclusione ed euro 25.000 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in modo generico, violazione di legge e carenza di motivazione per omessa valutazione di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., eccessività della pena ed erronea qualificazione del fatto. La Corte ha rilevato che tali censure non rientrano tra i motivi ammessi contro la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché non attengono alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
base normativa del patteggiamento o applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata
cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente come omissione di valutazione, ma la censura è stata ritenuta estranea ai motivi di ricorso ammessi in cassazione contro la sentenza di patteggiamento
motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; le doglianze formulate nel caso concreto sono state reputate non consentite
come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017
ha introdotto la disciplina restrittiva dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
- Le doglianze sulla mancata valutazione di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., sull'eccessività della pena o su profili diversi dall'erronea qualificazione giuridica del fatto e dall'illegalità della pena non sono deducibili con il ricorso per cassazione contro il patteggiamento, se non ricondotte a uno dei motivi consentiti.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di motivi consentiti, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità e deve applicare le conseguenze economiche previste dalla legge, inclusa la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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