Cassazione Penale, Ordinanza n. 05640/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il soggetto detenuto ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva negato le misure alternative richieste: da un lato l'affidamento in prova al servizio sociale, dall'altro la detenzione domiciliare. Nel primo motivo ha censurato la valutazione di merito sulla sua personalità e sul percorso trattamentale, sostenendo in sostanza che il giudizio espresso dal giudice di sorveglianza fosse erroneo; nel secondo motivo ha contestato la declaratoria di inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare. La Corte rileva però che le doglianze sul primo punto non evidenziano manifesta illogicità della motivazione, mentre sul secondo punto non si confrontano con la ragione decisiva dell'ordinanza: il superamento del limite massimo di pena da espiare previsto per l'ammissibilità della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'affidamento in prova, osservando che la motivazione del tribunale di sorveglianza era coerente con i principi di legittimità che valorizzano l'effettivo avvio di un percorso di revisione critica e la partecipazione alle attività trattamentali. Ha inoltre ritenuto non pertinente il motivo sulla detenzione domiciliare, poiché l'istanza era comunque inammissibile per il mancato rispetto del limite massimo di due anni di pena da espiare, requisito che deve esistere già al momento della presentazione della domanda. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
limite massimo di due anni di pena da espiare
Il limite massimo di pena da espiare costituisce un presupposto di ammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare e deve sussistere alla data di presentazione dell'istanza.
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale ha funzione risocializzante e può essere negato quando, pur in presenza di un comportamento esteriormente corretto, emerga indifferenza del condannato rispetto alle attività trattamentali e manchi un concreto avvio di revisione critica del passato.
- Nel controllo di legittimità sulla decisione di sorveglianza, non basta contestare in modo generico la valutazione del giudice di merito: occorre individuare una manifesta illogicità della motivazione o un effettivo travisamento dei presupposti legali.
- La detenzione domiciliare subordinata a un limite massimo di pena espianda è inammissibile se tale limite non è rispettato al momento della proposizione della domanda; il requisito deve esistere ab origine, non potendo essere integrato successivamente.
- Quando il ricorso non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, la censura è inammissibile perché non attinge la base effettiva del provvedimento.
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