Cassazione Penale, Sentenza n. 51471/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza per tre profili principali: 1) insussistenza del reato di associazione per delinquere per mancanza di una struttura organizzativa stabile e per assenza della consapevolezza di far parte di un sodalizio (sostengono che gli accordi fossero estemporanei e che gli strumenti a disposizione fossero solo autovetture personali e pochi arnesi); 2) errata qualificazione del capo 17 come ricettazione (art. 648 c.p.): i ricorrenti chiedevano la qualificazione ai sensi dell'art. 712 c.p.; 3) vizi nel trattamento sanzionatorio: mancata motivazione sugli aumenti per continuazione e omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625-bis c.p. in ragione della presunta collaborazione prestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto provata l'esistenza dell'associazione per delinquere sulla base di plurimi elementi (riconoscimento da parte degli imputati dell'esistenza di una "banda", unità decisionale sulla commissione dei reati e ripartizione dei proventi, serialità e analogia del modus operandi, ruoli specifici all'interno del gruppo, presenza di un ricettatore a Palermo, vincoli familiari). Ha altresì confermato la qualificazione del capo 17 come ricettazione: la disponibilità della scheda SD, il suo contenuto (foto della persona offesa e famiglia) e la conoscenza, da parte del Radosavljevic, delle attività furtive del cognato hanno consentito di inferire la consapevolezza della provenienza illecita. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le maggiorazioni per continuazione con riferimento alla gravità e reiterazione delle condotte e ha escluso l'attenuante di cui all'art. 625-bis perché la collaborazione invocata è avvenuta nel corso del giudizio e non prima di esso, mentre la norma richiede un contributo significativo antecedente al procedimento.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha interpretato che la detenzione nella disponibilità di un bene (la scheda SD) senza una spiegazione attendibile circa l'origine, unitamente a elementi indiziari (contenuto della scheda e conoscenza delle attività furtive), può legittimare la qualificazione del fatto come ricettazione e la conseguente inferenza della consapevolezza della provenienza illecita
I ricorrenti avevano chiesto la qualificazione del fatto ai sensi di detta norma, ma la Corte ha ritenuto che i requisiti fattuali corrispondessero invece alla ricettazione (art. 648 c.p.), respingendo la diversa ricostruzione proposta in sede di legittimità
art. 625-bis cod. pen. (attenuante per collaborazione)
La Corte precisa che l'attenuante richiede un contributo significativo e anteriore al giudizio, finalizzato all'individuazione di correi o ricettatori; la collaborazione resa durante il processo non è idonea a giustificarne il riconoscimento
art. 81 cod. pen. (proporzionalità delle pene / continuazione)
La Corte ha richiamato il principio per il quale la motivazione sugli aumenti per continuazione deve rispettare il rapporto di proporzionalità tra le pene. Ha ritenuto però adeguata e motivata la determinazione delle maggiorazioni in relazione alla gravità e reiterazione dei reati
Massime di principio
- Per integrare il reato di associazione per delinquere non è richiesta una struttura organizzativa complessa: è sufficiente una struttura minima funzionale al programma criminoso, valutata sulla base della serialità dei reati, del modus operandi e della ripartizione dei ruoli
- La prova della partecipazione al sodalizio e della sua stabilità può desumersi anche dai reati "fine" e dalle modalità concrete di esecuzione (es. ruoli fissi, reiterazione, presenza di un ricettatore), e non richiede forme particolari di dimostrazione
- La detenzione di beni provenienti da furto può integrare il reato di ricettazione quando manca una spiegazione credibile sulla loro origine; il contenuto del bene e i collegamenti fattuali possono legittimare l'inferenza della consapevolezza della provenienza illecita
- L'argomentazione difensiva che si limiti a proporre una diversa valutazione delle stesse prove è inammissibile in Cassazione: la rivalutazione del merito è prerogativa del giudice di merito
- L'attenuante per collaborazione ex art. 625-bis richiede un apporto significativo e antecedente al processo: la collaborazione resa durante il giudizio non giustifica il riconoscimento dell'attenuante
- La motivazione delle maggiorazioni per continuazione deve rispettare il principio di proporzionalità (art. 81 c.p.); tuttavia la Corte richiede motivazioni specifiche solo nella misura necessaria a dimostrare tale proporzionalità
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