Sentenza n. 349/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento - delle ordinanze n. 3, 4 e 5 di demolizione o messa in pristino delle opere eseguite in assenza di autorizzazioni consistenti in avvenuta realizzazione di una strada bitumata, lungo il percorso di una pista sterrata esistente distinta al foglio 8 mappali 951, 953, 954 emesse dal Comune di Golfo Aranci in data 10.1.2024 e rese note all''interessata in data 6.2.2024; - di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di demolizione o messa in pristino relative alla realizzazione di una strada bitumata in assenza di autorizzazioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato le ordinanze comunali n. 3, 4 e 5 del 10 gennaio 2024, aventi a oggetto la demolizione o la messa in pristino di opere realizzate senza autorizzazioni, consistenti nella realizzazione di una strada bitumata lungo il percorso di una preesistente pista sterrata. Prima della decisione nel merito, la ricorrente ha dichiarato, con istanza depositata il 30 dicembre 2025, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. Il Comune ha preso atto della dichiarazione, chiedendo tuttavia la condanna della ricorrente alle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e non procedendo all'esame della legittimità delle ordinanze impugnate. La richiesta del Comune di applicare il criterio della soccombenza virtuale è stata disattesa: in considerazione delle ragioni poste a fondamento dell'improcedibilità, il Collegio ha ritenuto congrua l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata quanto al suo presupposto dalla parte resistente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto impugnato.
- La regolazione delle spese in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere effettuata mediante compensazione integrale, tenendo conto delle ragioni concrete che hanno determinato l'improcedibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 51/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 52/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 53/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 54/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 55/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 2893/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →