Sentenza n. 54/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento della determina comunale n. 446 del 27/05/2025, resa nota tramite il portale e-appalti e pubblicata sul sito comunale in pari data; del bando, siccome innovato/modificato/ integrato attraverso i chiarimenti forniti successivamente al 28 maggio 2025, per illegittimità derivata; nonché di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguente, anche non noto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale che aveva differito al 30 giugno 2025 il termine di presentazione delle offerte nell’ambito di una procedura selettiva per l’affidamento quindicennale di una concessione demaniale marittima, nonché il bando e i chiarimenti successivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, già affidataria della concessione demaniale marittima relativa a uno stabilimento balneare, ha impugnato la determina comunale n. 446 del 27 maggio 2025, con cui era stato differito il termine per la presentazione delle offerte, chiedendo anche l’annullamento del bando, come modificato o integrato dai chiarimenti successivi, per illegittimità derivata, e degli ulteriori atti presupposti e conseguenti. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, poiché il Comune aveva concluso la procedura selettiva aggiudicandole la nuova concessione demaniale marittima per quindici anni e nessun altro operatore economico aveva partecipato alla procedura.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente è stata ritenuta inequivoca: l’aggiudicazione della concessione in suo favore e l’assenza di altri partecipanti avevano eliminato ogni interesse attuale alla decisione nel merito sull’impugnazione del differimento del termine e degli atti di gara. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda, secondo cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, la parte dichiari di non avere più interesse al ricorso. Le spese sono state integralmente compensate, conformemente all’accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara inequivocabilmente, prima della decisione, di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse, senza esaminare il merito.
- Il principio della domanda comporta che il processo amministrativo resti nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può pronunciarsi nel merito contro una manifestazione inequivoca della sopravvenuta carenza di interesse.
- L’aggiudicazione della procedura alla ricorrente e l’assenza di altri operatori partecipanti possono determinare il venir meno dell’interesse a contestare un precedente atto relativo ai termini e agli atti della procedura, qualora la ricorrente dichiari espressamente di non voler proseguire il giudizio.
Come è indicizzato
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