Sentenza n. 2893/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa concessione di misure cautelari, - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 6-10-2023, notificato in pari data, con cui il Ministero dell''Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV – Personale della scuola e affari generali, ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura di cui al D.D.G. 1391 del 11-8-2023 (per mancanza dei requisiti di cui all''art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come da ultimo modificato dall''articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020 n. 178) con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all''assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno dieci anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità̀ di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi; - del D.D.G. n. 1391 del 11-8-2023 nella parte in cui, all'art. 4 “requisiti di ammissione” ha previsto genericamente che “non possono essere ammessi alla procedura selettiva … i condannati per reati di cui all''art. 73 del decreto del Presidente delle Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 …” nella parte in cui interpretato in violazione dei principi dettati dalla Corte costituzionale con le Sentenze nn. 22/2018 e 24/2020; - per quanto di ragione, quale atto sopravvenuto ma non ancora conosciuto, del decreto con cui il Ministero dell’Istruzione, Ufficio Regionale per la Sicilia, ambito provinciale di Ragusa, ha approvato la graduatoria della detta procedura selettiva in assenza del nominativo del ricorrente; - di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato al ricorrente; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente all’inserimento nell’elenco degli ammessi alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno dieci anni, anche non continuativi, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità̀ di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi; per la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla procedura selettiva; e per il rilievo in via incidentale dell’incostituzionalità dell’art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato, fondato sulla condanna per un reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, nonché la corrispondente clausola del bando
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, avente una lunga esperienza lavorativa nei servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche, ha impugnato l'esclusione dalla procedura selettiva prevista dal d.d.g. n. 1391 dell'11 agosto 2023. L'esclusione era stata disposta perché il candidato aveva dichiarato una condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con procedimento di riabilitazione pendente. Il primo motivo deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia e illogicità manifesta, nonché violazione dell'art. 8 CEDU e dei principi della procedura di stabilizzazione, sostenendo che l'amministrazione avrebbe applicato automaticamente la causa ostativa senza valutare l'entità concreta della condotta, la pena, le attenuanti generiche e la collaborazione dell'interessato. Il secondo motivo denunciava erroneità dei presupposti, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta, prospettando una lettura costituzionalmente orientata della disciplina che conservasse l'automatismo ostativo soltanto per le condanne relative alle droghe pesanti e imponesse una valutazione concreta per le ipotesi di droghe leggere o di lieve entità. Il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 2, 7 e 10 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e assenza di contraddittorio. Il quarto motivo sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 5-sexies, d.l. 69/2013, come modificato dalla l. 178/2020, per contrasto con gli artt. 3 e 4 Cost., richiamando le sentenze della Corte costituzionale nn. 22/2018 e 24/2020. Veniva inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'ammissione e la condanna dell'amministrazione all'adozione del relativo provvedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza esaminare nel merito la domanda di annullamento dell'esclusione. Ha rilevato che la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 costituiva causa ostativa all'ammissione in base all'art. 4 del bando, clausola conforme alla previsione dell'art. 58, comma 5-sexies, d.l. 69/2013. Il provvedimento di esclusione era quindi meramente applicativo della lex specialis. La clausola del bando, immediatamente lesiva, avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente; la sua mancata impugnazione rendeva irricevibile il ricorso proposto contro il successivo atto applicativo. Per la stessa ragione, la questione di legittimità costituzionale della disposizione legislativa non era rilevante direttamente rispetto all'esclusione, potendo assumere rilievo soltanto nell'impugnazione tempestiva della clausola del bando. In ogni caso, il TAR ha osservato che, secondo una sommaria interpretazione costituzionalmente orientata, la disposizione non appariva in contrasto con gli artt. 3 e 4 Cost., ritenendo la fattispecie diversa da quella dichiarata incostituzionale con riferimento all'art. 120, comma 2, codice della strada e assimilabile invece a quella dell'art. 120, comma 1, rispetto alla quale la Corte costituzionale aveva escluso l'illegittimità. Sono state respinte anche le doglianze procedimentali: non sussiste un obbligo di comunicare l'avvio del procedimento per l'esclusione di chi abbia presentato domanda di partecipazione a una procedura selettiva; inoltre, l'eventuale vizio sarebbe comunque non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, trattandosi di attività vincolata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 58, comma 5-sexies, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98
non riportata integralmente
La disposizione prevede, per la procedura di stabilizzazione, una causa ostativa all'ammissione dei condannati per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.
art. 4 d.d.g. n. 1391 dell'11 agosto 2023
non possono essere ammessi […] i condannati per i reati di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 […]
La clausola della lex specialis recepisce la causa ostativa prevista dalla legge e vincola l'amministrazione a escludere i candidati privi del requisito di ammissione.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
non riportata integralmente
La condanna per il reato previsto da tale disposizione, inclusa l'ipotesi di cui al comma 5, è stata ritenuta ostativa all'ammissione alla procedura in base alla disciplina applicata.
artt. 2, 7 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
non riportata integralmente
Non impongono la comunicazione di avvio del procedimento nel caso di esclusione da una procedura selettiva del soggetto che abbia presentato domanda di partecipazione.
art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
non riportata integralmente
L'eventuale violazione procedimentale non determina l'annullabilità quando il contenuto del provvedimento vincolato non avrebbe potuto essere diverso.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
non riportata integralmente
È stato richiamato quale fondamento processuale della prospettata questione incidentale di legittimità costituzionale, ritenuta non rilevante per la tardiva mancata impugnazione della clausola del bando.
art. 120, commi 1 e 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
non riportata integralmente
Il TAR ha distinto la disciplina della procedura di stabilizzazione dalla fattispecie dell'art. 120, comma 2, dichiarata costituzionalmente illegittima, ritenendo la prima assimilabile alla fattispecie del comma 1, giudicata non incostituzionale.
art. 8 CEDU
non riportata integralmente
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice non ha esaminato nel merito la relativa censura per l'irricevibilità del ricorso.
art. 30, comma 2, c.p.a.
non riportata integralmente
È stato richiamato per la domanda di condanna in forma specifica all'ammissione alla procedura, rimasta assorbita dall'irricevibilità.
artt. 3 e 4 Cost.
non riportata integralmente
Sono stati indicati quali parametri costituzionali della questione prospettata, ritenuta non rilevante e comunque non apparentemente fondata nella valutazione sommaria del giudice.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di esclusione da una procedura selettiva è applicativo di una clausola del bando immediatamente lesiva, l'interessato deve impugnare tempestivamente la clausola stessa; la mancata impugnazione rende irricevibile il ricorso proposto soltanto contro il successivo atto applicativo.
- Se la lex specialis riproduce una causa ostativa direttamente prevista dalla legge, l'amministrazione è vincolata a escludere il candidato privo del requisito e non può sostituire alla verifica del presupposto legale una valutazione discrezionale della gravità concreta della condotta, salvo che la disciplina applicabile lo consenta.
- La questione di legittimità costituzionale della norma legislativa posta a fondamento di una clausola del bando è rilevante, nel giudizio contro l'esclusione meramente applicativa, soltanto se la clausola del bando sia stata tempestivamente impugnata; in mancanza, l'irrimediabilità processuale della clausola esclude la rilevanza della questione.
- Non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento per l'esclusione da una procedura selettiva di un candidato che abbia presentato domanda di partecipazione, in quanto l'esclusione costituisce un atto interno alla procedura concorsuale; comunque, il vizio procedimentale non è invalidante quando l'amministrazione esercita un potere vincolato e il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
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