Sentenza n. 52/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto n. 1691 del 23.09.2025, adottato da Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – Friuli Venezia Giulia, comunicato in data 1.10.2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore della odierna controinteressata della procedura di gara per “l’affidamento dei lavori inerenti l’opera 19 TS interventi di riqualificazione energetica e sistema-zione impianti CDS E4” - CIG B4CB24DE74; - della nota del 1.10.2025 di trasmissione del decreto di aggiudicazione; - della graduatoria finale di gara; - della nota del 27.10.2025, con cui la RUP ha precisato che il “bando-disciplinare di gara” non disponeva l’obbligo di predisposizione ed allegazione dell’Offerta di Gestione Informativa, tanto che tale documento non figurava tra gli allegati obbligatori richiesti, a pena di esclusione dalla procedura di gara, nell’ambito dell’offerta tecnica; - della nota del 10.10.2025, nella parte in cui la RUP ha precisato che “vista la relazione presentata dalla Ditta ITI, con la giustificazione di tutti i prezzi applicati, come RUP, ho ritenuto di procedere all’aggiudicazione”; - delle note del RUP del 10.10.2025, del 15.10.2025, del 27.10.2025 e del 29.10.2025, nella parte in cui ha denegato l’accesso ai documenti richiesti dal RTI ricorrente, con particolare riferimento ai verbali delle sedute riservate, agli atti relativi al procedimento di verifica dei requisiti, nonché del sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta; - ove occorra, del Disciplinare di gara, ove interpretabile nel senso che i concorrenti non fossero tenuti alla redazione dell’offerta di gestione informativa già in sede di partecipazione alla procedura di gara; - ove occorra, dei verbali delle sedute di gara nella parte in cui ledono i diritti e/o gli interessi legittimi della ricorrente; - ove occorra, del Bando di gara e qualsiasi altro documento facente parte della lex specialis, nonché di ogni altro atto, verbale e/o provvedimento comunque denominati ad essi presupposto, connesso e conseguenziale, anche se ignoto e/o non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente; NONCHÉ per la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro operatore economico (dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, anche la disponibilità della ricorrente a subentrare nell’esecuzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 C.P.A; E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA dell’Ente a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in causa; NONCHÉ EX ART. 116, COMMA 2 C.P.A. per l’accertamento del diritto del RTI ricorrente di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti indicati nelle istanze di accesso, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all’ostensione degli stessi, ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e s.m.i. a) tutti gli atti relativi al procedimento di verifica dei requisiti, di ordine generale e speciale, svolto nei confronti dell’odierna controinteressata; b) tutti gli atti relativi al sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta dell’odierna controinteressata; c) tutti i verbali di gara delle sedute riservate, con particolare riferimento ai verbali relativi all’assegnazione dei punteggi alle offerte dei partecipanti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a un’impresa concorrente della gara per lavori di riqualificazione energetica e sistemazione impiantistica di una casa dello studente, nonché dinieghi di accesso e atti della verifica di anomalia
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione in favore dell’impresa controinteressata, chiedendone l’annullamento, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro o il risarcimento del danno, nonché l’ostensione degli atti di gara ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, deducevano la violazione del disciplinare, del capitolato informativo, dell’art. 1, comma 10, dell’Allegato I.9 al d.lgs. n. 36/2023 e dei principi di concorrenza, parità di trattamento, buona fede e legittimo affidamento, per la mancata esclusione dell’aggiudicataria che non aveva presentato, insieme all’offerta tecnica, l’offerta di gestione informativa collegata alla metodologia BIM. Secondo il RTI, tale documento sarebbe stato obbligatorio, avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’aggiudicataria e, comunque, l’attribuzione di zero punti al criterio D, oltre ad averle procurato un indebito vantaggio economico. Il quarto motivo censurava la verifica di anomalia per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 41 del disciplinare, con particolare riferimento ai costi della manodopera e alla mancata giustificazione dell’offerta. L’istanza di accesso riguardava gli atti di verifica dei requisiti, il subprocedimento di anomalia e i verbali delle sedute riservate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., poiché la parte ricorrente aveva dichiarato in udienza di avere ottenuto la completa ostensione degli atti richiesti, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito ha respinto il ricorso. Quanto ai primi tre motivi, ha rilevato che il disciplinare non imponeva di predisporre e allegare l’offerta di gestione informativa quale parte dell’offerta tecnica, né la indicava tra i documenti da inserire nell’area “Risposta Tecnica” della piattaforma, a pena di esclusione. Il richiamo al capitolato informativo non era sufficiente a integrare tale obbligo, e l’offerta di gestione informativa non poteva essere qualificata né come offerta tecnica parziale né come offerta non conforme. Inoltre, la gara era stata indetta prima delle modifiche introdotte dal correttivo al Codice dei contratti pubblici e riguardava lavori di manutenzione straordinaria su edificio esistente, senza obbligo normativo di applicazione della metodologia BIM secondo la disciplina vigente al momento dell’indizione. La previsione secondo cui l’appaltatore avrebbe dovuto predisporre il piano per la gestione informativa entro sessanta giorni dalla stipula del contratto riguardava un adempimento successivo all’aggiudicazione e non trasformava l’offerta di gestione informativa in documento obbligatorio dell’offerta tecnica. Il TAR ha escluso, pertanto, sia la necessità dell’esclusione dell’aggiudicataria sia l’esistenza di un indebito vantaggio concorrenziale. Ha inoltre escluso la necessità di azzerare il punteggio del criterio D, poiché quel criterio richiedeva una specifica relazione tecnica sulle soluzioni migliorative e non l’offerta di gestione informativa; l’azzeramento era previsto solo per la mancata presentazione dell’offerta tecnica relativa al criterio, che l’aggiudicataria aveva invece presentato. Quanto al quarto motivo, il TAR ha richiamato l’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella verifica di anomalia, sindacabile solo in presenza di profili macroscopici di illegittimità, e la necessità di una valutazione globale e sintetica dell’affidabilità dell’offerta, non di un esame parcellizzato delle singole voci. La censura sui costi della manodopera è stata respinta perché l’aggiudicataria aveva indicato un costo complessivo di euro 1.862.470,89, superiore a quello stimato dalla stazione appaltante in euro 1.862.440,27, e aveva fornito una dettagliata giustificazione. La diversa ripartizione interna tra operai edili e impiantisti non incideva sulla congruità complessiva, né emergevano elementi per ritenere violati i minimi salariali. La doglianza sulla mancata giustificazione dell’offerta è stata inoltre ritenuta generica e, per tale ragione, inammissibile. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’istanza di accesso è divenuta improcedibile quando la parte ha ottenuto la completa ostensione degli atti richiesti e ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla sua coltivazione.
art. 120 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La controversia è stata trattata secondo il rito speciale in materia di procedure di affidamento.
art. 34 del Disciplinare di gara
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione individuava i documenti dell’offerta tecnica e i criteri di valutazione, senza richiedere l’inserimento dell’offerta di gestione informativa nell’area della risposta tecnica.
art. 37, comma 2, del Disciplinare di gara
“la mancata presentazione dell’offerta tecnica (...) costituisce causa di esclusione dalla procedura”
Le cause di esclusione per offerta non conforme o parziale non erano applicabili, perché l’offerta di gestione informativa non costituiva parte dell’offerta tecnica richiesta dalla lex specialis.
art. 1, comma 10, Allegato I.9 al d.lgs. n. 36/2023
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disciplina sulla gestione informativa digitale non imponeva, nella fattispecie concreta, la presentazione dell’offerta di gestione informativa in gara, anche in ragione del momento di indizione e della natura dell’intervento.
art. 110 d.lgs. n. 36/2023
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La verifica di anomalia deve accertare globalmente la congruità e l’affidabilità dell’offerta; non impone una specifica motivazione quando l’offerta risulti congrua all’esito della valutazione.
art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ai fini della verifica dei costi della manodopera rileva il costo complessivo indicato nell’offerta; la coincidenza o la superiorità rispetto alla stima della stazione appaltante esclude, in assenza di ulteriori elementi, il presupposto del ribasso dei costi del personale.
art. 122 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro era stata proposta in via conseguenziale, ma non è stata accolta in ragione del rigetto dell’impugnazione principale.
Massime di principio
- In una procedura di gara, l’obbligo di presentare un documento a pena di esclusione deve risultare in modo specifico ed espresso dalla lex specialis; la mera inclusione del documento tra gli atti di gara o il suo richiamo in un capitolato informativo non basta a imporne l’inserimento nell’offerta tecnica.
- Quando la lex specialis colloca la predisposizione del piano o dell’offerta di gestione informativa in una fase successiva alla stipula del contratto, tale adempimento non può essere trasformato in un requisito di partecipazione o in una componente obbligatoria dell’offerta tecnica, salvo un’espressa previsione contraria.
- L’omessa presentazione di un documento non richiesto dalla lex specialis non può determinare né l’esclusione del concorrente né l’azzeramento del punteggio, se il criterio di valutazione richiede invece una diversa relazione tecnica che il concorrente abbia regolarmente prodotto.
- La verifica di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori macroscopici, travisamenti o manifesta irragionevolezza; la valutazione deve essere globale e sintetica, non atomistica.
- Quando il costo complessivo della manodopera indicato dall’aggiudicatario è pari o superiore a quello stimato dalla stazione appaltante, la mera diversa distribuzione interna delle voci relative alle diverse categorie di lavoratori non dimostra, di per sé, un ribasso dei costi del personale o la violazione dei minimi salariali.
- L’istanza di accesso proposta nel corso del giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione abbia integralmente osteso i documenti richiesti e il ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
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