Sentenza n. 53/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento della determina comunale n. 446 del 27/05/2025, resa nota tramite il portale e-appalti e pubblicata sul sito comunale in pari data; del bando, siccome innovato/modificato/ integrato attraverso i chiarimenti forniti successivamente al 28 maggio 2025, per illegittimità derivata; nonché di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguente, anche non noto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale di differimento del termine per la presentazione delle offerte in una procedura selettiva per l'affidamento quindicennale di una concessione demaniale marittima, nonché il bando e i chiarimenti successivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già affidataria di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa, ha impugnato la determina comunale che aveva differito al 30 giugno 2025 il termine di presentazione delle offerte nella procedura selettiva per l'affidamento della nuova concessione, deducendo l'illegittimità dell'atto e, per illegittimità derivata, del bando come modificato o integrato dai chiarimenti forniti dopo il 28 maggio 2025, oltre agli atti presupposti e conseguenti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché il Comune ha concluso la procedura selettiva aggiudicando la concessione a un altro operatore economico, mentre essa si è collocata al secondo posto della graduatoria. Il Comune ha inoltre rappresentato che l'aggiudicatario aveva presentato l'offerta entro il termine iniziale, fissato al 28 maggio 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il differimento del termine, il bando e i chiarimenti. La dichiarazione della ricorrente è stata ritenuta inequivoca e idonea a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha promosso: qualora, prima della rimessione della causa in decisione, il ricorrente dichiari di non avere più interesse, il giudice non può decidere il merito ed è tenuto a dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate, conformemente all'accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la norma è stata applicata perché la ricorrente ha dichiarato, prima della decisione, il venir meno del proprio interesse alla controversia.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, se il ricorrente dichiara in modo inequivoco, prima della rimessione della causa in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse e non può esaminare il merito delle censure.
- Il principio della domanda comporta che il sindacato giurisdizionale amministrativo sia attivato e mantenuto nell'interesse della parte che ha promosso il giudizio; il processo resta nella disponibilità di tale parte, nei limiti e secondo le forme previste dal rito.
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