Sentenza n. 51/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione n° 446 del 27.5.2025 a firma del “Responsabile Settore Edilizia e Territorio” con cui è stato prorogato il termine, scadente il 28.5.2025, per la presentazione delle offerte e richieste di chiarimenti nell’ambito degli “avvisi di selezione pubblica per l'affidamento di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa ricadenti nel litorale di Lignano Sabbiadoro”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale che aveva prorogato al 30 giugno 2025 il termine per la presentazione delle offerte e delle richieste di chiarimenti nell’ambito della procedura per l’affidamento di concessioni demaniali marittime turistico-ricreative
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già affidataria della concessione demaniale relativa a un’area del litorale di Lignano Sabbiadoro e interessata alla nuova procedura selettiva per una concessione quindicennale, ha impugnato la determinazione comunale che differiva il termine per la presentazione delle offerte, chiedendone l’annullamento. Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti. Prima della decisione, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, poiché il Comune ha concluso la procedura selettiva aggiudicandole la concessione e non vi erano altri operatori partecipanti, dunque neppure controinteressati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La sopravvenuta aggiudicazione della concessione alla ricorrente ha eliminato l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’atto che aveva prorogato il termine della procedura. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo da parte del soggetto che lo ha promosso: qualora il ricorrente dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse, il giudice non può procedere all’esame del merito ed è tenuto a dichiarare l’improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate, conformemente all’accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Prevede la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza dell’interesse concreto e attuale alla decisione, dichiarata dal ricorrente prima della decisione della causa, impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può decidere il merito quando il ricorrente dichiari, prima della spedizione della causa in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia.
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