Cassazione Civile, Ordinanza n. 07937/2026 del 31/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice sanitaria che, avendo qualifica di aiuto presso una casa di cura privata, chiedeva il riconoscimento di differenze retributive per avere svolto, tra l'1 ottobre 2012 e il 29 febbraio 2016, mansioni superiori riconducibili sia alla figura di responsabile di reparto ex art. 7 del c.c.n.l. per il personale medico delle case di cura private sia, in subordine o cumulativamente, alla figura di aiuto dirigente. La Corte d'appello ha riformato il primo grado e respinto la domanda, ritenendo non provato lo svolgimento di mansioni superiori. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e 409 c.p.c. in relazione all'art. 7 c.c.n.l., lamentando l'erronea interpretazione della domanda, del contratto collettivo e di documenti della datrice di lavoro che la indicavano come responsabile di reparto; 2) violazione dell'art. 2103 c.c. per avere negato mansioni superiori per almeno un trimestre; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per la valutazione di testimonianze e documenti; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito utilizzo di prove inesistenti e travisamento di quelle documentali; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dalla Corte d'appello, chiedendo una diversa lettura del materiale istruttorio; ciò è estraneo al vizio di violazione di legge e, per il n. 5 dell'art. 360 c.p.c., non integra l'omesso esame di un fatto storico decisivo ma solo una critica al ragionamento probatorio. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il procedimento trifasico per l'accertamento delle mansioni superiori ed escluso, con valutazione incrociata di documenti e testimonianze, che la lavoratrice avesse svolto compiti propri del responsabile di reparto o dell'aiuto dirigente. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché subordinava la censura sulle spese al solo eventuale accoglimento del ricorso, senza dedurre vizi autonomi della statuizione. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo per violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito istruttorio o una diversa lettura delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La deduzione di una nullità processuale non può mascherare una mera censura alla valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla critica dell'intero corredo probatorio o della motivazione nel suo complesso.
La censura sull'interpretazione del contratto o della domanda è inammissibile se, in realtà, richiede una diversa valutazione del fatto e dei documenti.
Richiamato in relazione alla qualificazione della controversia di lavoro, ma non oggetto di autonoma ratio decisoria.
art. 7 c.c.n.l. per il personale medico delle Case di cura private
La Corte ha ritenuto che i documenti prodotti e le prove testimoniali non dimostrassero l'attribuzione delle mansioni di responsabile di reparto previste dalla clausola collettiva.
Per il riconoscimento delle mansioni superiori occorre l'effettivo svolgimento di compiti riconducibili alla qualifica rivendicata; la Corte territoriale ha applicato correttamente il procedimento trifasico.
La denuncia di violazione dell'onere della prova non può risolversi in una critica alla valutazione delle risultanze istruttorie.
La violazione si configura solo se il giudice utilizza prove non acquisite o ignora le regole di formazione della prova; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove esistenti.
Richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.
Richiamato con riferimento alla statuizione sulle spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo; non consente di contestare la valutazione complessiva del materiale istruttorio.
- La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte nel processo o viola le regole di acquisizione della prova, non quando si contesti il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- Per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori ex art. 2103 c.c. è necessario allegare e provare lo svolgimento effettivo di compiti corrispondenti alla qualifica superiore, non essendo sufficiente il mero richiamo a documenti o a qualificazioni formali non coerenti con le attività concretamente svolte.
- Le censure sulla regolazione delle spese di lite sono inammissibili se formulate in modo meramente consequenziale all'ipotetico accoglimento del ricorso e non come autonoma critica della statuizione impugnata.
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