Cassazione Penale, Ordinanza n. 24516/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Due imputati propongono ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato l'originaria imputazione di lesioni personali in percosse, ritenendo tale reato assorbito nella contestazione di violenza privata, e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della violenza privata, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie. Con il secondo motivo lamentano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La parte civile deposita memoria chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene il primo motivo non deducibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità e non supportata da specifiche deduzioni di travisamento della prova; in ogni caso, reputa manifestamente infondata la doglianza, poiché la Corte territoriale aveva accertato una condotta violenta o minacciosa idonea a costringere la persona offesa a un fare, tollerare o omettere. Anche il secondo motivo è ritenuto manifestamente infondato, poiché le precedenti condanne degli imputati, valorizzate dai giudici di merito, escludono l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. Conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 1.800 oltre accessori.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in presenza delle precedenti condanne degli imputati valorizzate dalla Corte territoriale.
Il delitto di violenza privata richiede una violenza o minaccia che costringa taluno a fare, tollerare o omettere una condotta determinata; la Corte ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo sulla base delle condotte accertate in fatto.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591
Richiamata a sostegno del principio per cui la particolare tenuità del fatto non è applicabile quando ostino le precedenti condanne valutate ai fini del giudizio di non punibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione alternativa delle prove: la censura è ammissibile solo se denuncia specifici travisamenti delle emergenze processuali decisive.
- Il delitto di violenza privata è integrato quando la violenza o la minaccia abbiano concretamente l'effetto di costringere la persona offesa a fare, tollerare o omettere una determinata condotta; la verifica di tale costrizione è un accertamento di merito sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione apparente o manifestamente illogica.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi precedenti condanne incompatibili con il giudizio di minima offensività complessiva richiesto dall'art. 131-bis c.p.
- Se i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o non deducibili, il ricorso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →