Cassazione Penale, Sentenza n. 36302/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’ordinanza impugnata, emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Crotone n. 1044 del 20 ottobre 2025 e la contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzione. Il difensore aveva depositato il 4 marzo 2026, tramite il portale telematico, un atto di appello indirizzato per errore al Tribunale di Catanzaro anziché a quello di Crotone. Il sistema aveva generato una ricevuta di accettazione; dopo 18 minuti era però pervenuta la comunicazione di rifiuto per incompetenza dell’ufficio destinatario. Il difensore non aveva avuto immediata contezza di tale comunicazione e ne aveva appreso gli effetti il 31 marzo 2026, dopo la notifica dell’ordine di esecuzione. Il termine per impugnare scadeva il 20 marzo 2026. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell’art. 175 c.p.p. e degli artt. 24, 3, 97 e 11 Cost., sostenendo che l’errore fosse dovuto al funzionamento e alla configurazione del portale, privo di un tempestivo avviso dell’anomalia, e che non fosse esigibile dal difensore una condotta alternativa di controllo o reiterazione dell’invio. Con il secondo motivo lamentava motivazione mancante o meramente assertiva sull’imputabilità dell’errore all’attività difensiva. Il difensore depositava anche motivi aggiunti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non era stata dimostrata una disfunzione specifica del sistema né un impedimento esterno, assoluto e non superabile, idoneo a integrare caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell’art. 175 c.p.p. La ricevuta di accettazione attestava il recepimento dell’atto nel sistema, non la regolarità del deposito né il conseguimento dello scopo processuale; inoltre, il successivo avviso di rifiuto per incompetenza era pervenuto quando restavano ancora 16 giorni per depositare l’appello presso l’ufficio competente, senza che l’atto fosse stato ritualmente riproposto. È stato respinto anche il secondo motivo: l’ordinanza aveva esaminato la sequenza dei fatti e le ragioni per cui il mancato rispetto del termine non era inevitabile. Di conseguenza, è rimasto fermo il rigetto della restituzione nel termine e della sospensione dell’esecuzione.
Norme richiamate
in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili
La restituzione nel termine richiede la prova di un impedimento assoluto, proveniente da causa esterna non imputabile all’interessato e tale da rendere vano ogni sforzo per rispettare il termine. Nel caso concreto tale prova mancava.
Nel caso di specie, non è stata allegata alcuna situazione specifica relativa al malfunzionamento denunciato in ricorso, né risulta prodotta nel corso del procedimento alcuna attestazione specifica di un malfunzionamento rilevante ai sensi dell'art. 175-bis cod. proc. pen. o altrimenti confezionata.
La deduzione di un malfunzionamento rilevante ai fini del deposito telematico deve essere specifica e supportata da elementi che ne attestino l’effettiva sussistenza; una generica allegazione non è sufficiente.
Incontestata l'applicabilità delle modalità di deposito dell'atto di appello mediante l'utilizzo del portale dei depositi penali, il giudice dell'esecuzione ha individuato nell'errore di caricamento da parte dell'istante, laddove questi ha individuato un Ufficio di destinazione diverso da quello prescritto dall'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., la causa che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza.
L’impugnazione va indirizzata all’ufficio previsto dalla norma; la selezione telematica di un ufficio diverso costituisce errore di deposito e, in assenza di una causa esterna che impedisca di correggerlo, non giustifica la restituzione nel termine.
In primo luogo, è stato segnalato come la ricevuta di accettazione abbia assolto alla funzione di recepire l'atto ai sensi dell'art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen., non anche la ritualità complessiva e funzionale di quel deposito.
La ricevuta di accettazione attesta il recepimento dell’atto nel sistema, ma non certifica che il deposito sia complessivamente rituale o che l’atto abbia raggiunto il proprio scopo processuale.
La non ravvisabilità delle condizioni per disporre la restituzione nel termine per impugnare ha determinato anche il rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione a norma dell'art. 670 cod. proc. pen.
Nel caso deciso, esclusi i presupposti per la restituzione nel termine, è stata conseguentemente respinta anche la richiesta di sospensione dell’esecuzione.
art. 13-bis d.m. 21 febbraio 2011, n. 44
In sostanza l'attestazione di ricezione dell'atto nel dominio giustizia, come descritta dall'art. 13-bis d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, non può ingenerare alcun affidamento incolpevole sull'idoneità dell'atto a raggiungere efficacemente lo scopo processuale al quale esso è preposto.
L’attestazione di ricezione nel dominio giustizia non consente di confidare incolpevolmente che l’atto sia stato depositato presso l’ufficio corretto o che sia idoneo a conseguire lo scopo processuale.
Massime di principio
- Per ottenere la restituzione nel termine per impugnare invocando la forza maggiore, il richiedente deve provare un impedimento assoluto, derivante da una causa esterna non imputabile e tale da rendere vano ogni sforzo umano per compiere tempestivamente l’atto.
- La mera allegazione di un malfunzionamento del sistema telematico, senza indicazioni concrete e senza elementi che ne attestino l’effettiva sussistenza, non integra caso fortuito o forza maggiore.
- La ricevuta di accettazione generata dal sistema telematico attesta il recepimento dell’atto, ma non certifica la ritualità del deposito, la correttezza dell’ufficio destinatario o il conseguimento dello scopo processuale.
- Quando il difensore riceve, mentre il termine è ancora pendente, la comunicazione che l’atto è stato rifiutato perché inviato a un ufficio incompetente, la mancata riproposizione presso l’ufficio competente esclude che la decadenza dipenda da un impedimento assoluto e inevitabile.
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