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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12826/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 18/09/2025 con la quale il G.I.P. ha rigettato l'istanza di modifica del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti (decreto di cumulo del P.M. del 07/04/2022). Il nodo controverso riguarda lo scomputo del "presofferto" (periodi di custodia cautelare e benefici di liberazione anticipata già scontati) in presenza di sentenze irrevocabili che, applicando il vincolo della continuazione, hanno già rideterminato complessivamente la pena. Il giudice dell'esecuzione aveva ricostruito il trattamento sanzionatorio sommando le pene originarie e gli incrementi applicati per continuazione, estraendo dagli atti i soli aumenti applicati nei patteggiamenti e ritenendo che parte del presofferto fosse già stato scomputato in sede di cognizione; la difesa ha censurato tale metodo come contrario al principio secondo cui il giudice dell'esecuzione è vincolato alla pena complessivamente rideterminata nelle sentenze irrevocabili e deve su quella base operare lo scomputo del presofferto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che l'ordinanza non si conforma al principio vincolante già enunciato nella sentenza rescindente (Sez.5, n.27701/2025) secondo cui, in presenza di sentenze irrevocabili che hanno rideterminato complessivamente la pena in applicazione della continuazione, il giudice dell'esecuzione è vincolato a tale determinazione e non può smembrare la ricostruzione sanzionatoria sommando pene originarie e singoli incrementi. La Corte ha affermato che lo scomputo del presofferto è istituto proprio della fase esecutiva e non può essere considerato come già effettuato in sede di cognizione; conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al G.I.P. di Messina, in diversa persona, perché effettui un nuovo esame formando un cumulo aggiornato e corretto prendendo come base la pena complessivamente e irrevocabilmente rideterminata con la sentenza n. 37/2021 e operando lo scomputo integrale dei periodi di presofferto per determinare la pena residua e la decorrenza dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Articolo richiamato nella contestazione relativa alla determinazione della pena in sede di patteggiamento; la Corte non ha fatto una nuova interpretazione della norma ma l'ha collocata nel quadro delle censure mosse dal ricorrente.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nelle censure sul procedimento esecutivo; la Corte ha ribadito i limiti del giudice dell'esecuzione nel modificare ciò che è divenuto irrevocabile.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze relative alla determinazione della pena da eseguire; la Corte ha ribadito che lo scomputo del presofferto è istituto esecutivo.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma pertinente al procedimento di esecuzione; la Cassazione l'ha richiamata nel quadro dell'obbligo di osservare il giudicato formato dalle sentenze irrevocabili.

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Richiamato nella materia del cumulo e della determinazione della pena complessiva; la Corte ha sottolineato che la pena complessiva irrevocabile è il dato di riferimento esecutivo.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato l'art. 627 per affermare che il giudice dell'esecuzione deve conformarsi al principio di diritto vincolante stabilito dalla sentenza rescindente e non può reiterare un'interpretazione già contrastata.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina del patteggiamento e agli aumenti applicati in continuazione; la Corte ha osservato che gli aumenti ex art.444 devono essere calcolati sulla pena definitiva e non su una pena già decurtata del presofferto.

  • Sentenza Cass. Sez. 5, n. 27701 del 27/06/2025 (Porcino)

    Precedente vincolante che ha stabilito che il giudice dell'esecuzione è vincolato alla determinazione complessiva della pena operata da sentenze irrevocabili di continuazione e non può ricostruire il cumulo sommando singoli incrementi.

  • Sentenza Cass. Sez. 1, n. 48726 del 22/10/2019 (Macrì)

    Precedente richiamato in relazione ai criteri per la formazione del nuovo cumulo in sede di rinvio; utile alla disciplina pratica del rinvio per nuovo giudizio.

Massime di principio

  • Quando una sentenza irrevocabile ha rideterminato complessivamente la pena in applicazione del vincolo della continuazione, il giudice dell'esecuzione deve assumere quella pena come unico dato di riferimento per la formazione del cumulo e per lo scomputo del presofferto.
  • Lo scomputo del presofferto (custodia cautelare, benefici di liberazione anticipata ecc.) è un'operazione tipicamente esecutiva e non può essere 'anticipata' o consolidata in modo vincolante nella fase di cognizione; il giudice dell'esecuzione deve quindi operare lo scomputo anche se nella fase di cognizione vi siano stati errori o detrazioni apparenti.
  • Il giudice dell'esecuzione non può disaggregare la sentenza irrevocabile e ricostruire la pena sommando le singole pene originarie e i singoli incrementi applicati per continuazione: se la rideterminazione complessiva è divenuta irrevocabile, essa è intangibile anche se il metodo di calcolo originario presentasse criticità.
  • In presenza di violazione del principio vincolante stabilito dalla Cassazione, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione va annullata con rinvio a diverso giudice per il nuovo esame e la corretta formazione del cumulo.
  • Il difensore che impugni in cassazione un provvedimento di esecuzione deve puntare a dimostrare sia l'erronea ricostruzione del cumulo sia la mancata applicazione dello scomputo del presofferto sulla pena complessivamente rideterminata.

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