Cassazione Penale, Ordinanza n. 39492/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per i reati contestati resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputata avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 5 ottobre 2022, che aveva confermato la condanna per i reati contestati. Il ricorso investe il giudizio di responsabilità, con specifico riferimento alla sussistenza del dolo. La Corte rileva però che le censure sono, da un lato, meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e, dall'altro, generiche perché non si confrontano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È uno dei reati per cui è intervenuta la condanna confermata in appello; la Corte di legittimità non entra nel merito della fattispecie.
È uno dei reati per cui è intervenuta la condanna confermata in appello; la Corte di legittimità non entra nel merito della fattispecie.
È uno dei reati per cui è intervenuta la condanna confermata in appello; la Corte di legittimità non entra nel merito della fattispecie.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza apportare una critica specifica alla motivazione impugnata.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera genericità o l'assenza di un effettivo attacco argomentativo alla motivazione comportano inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente può essere onerato del pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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