Sentenza n. 7253/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 505/2024, depositata e resa pubblica il 27.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5788/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione lavoro e previdenza, n. 505/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto a usufruire della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito chiarimenti né indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha quindi rappresentato che la somma non era stata corrisposta e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'attuazione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha qualificato il giudizio di ottemperanza relativo a una pronuncia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro come processo avente carattere meramente esecutivo, limitato all'accertamento dell'omissione o dell'elusione del giudicato, senza possibilità di integrare il contenuto della sentenza civile o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, l'allegazione dell'inadempimento da parte del ricorrente, non seguita da chiarimenti o prova dell'esecuzione da parte dell'Amministrazione, è stata ritenuta sufficiente alla luce della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, il quale, in caso di perdurante inadempimento, dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Non sono state applicate penalità di mora, ritenute non ancora necessarie, salva la possibilità di richiederle in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
È la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta e delle misure esecutive adottate dal giudice, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 1, commi 121-124, legge 107/2015
È la disciplina sostanziale richiamata dal titolo giudiziale per il riconoscimento del diritto del docente alla Carta docente.
art. 22, comma 36, legge 724/1994
È la disposizione richiamata dalla sentenza del giudice ordinario per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione obbligata a conformarvisi.
- Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve accertare l'omissione o l'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto della sentenza né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti e dimostrare la corretta esecuzione del titolo; in mancanza, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, autorizzato a intervenire in caso di perdurante inadempimento e, se necessario, a sostituirsi all'amministrazione inadempiente.
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