Cassazione Penale, Sentenza n. 8215/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pesare impugnava la sentenza di conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana e per detenzione di munizioni, articolando due motivi: (1) censura per errata applicazione dell'art. 545-bis c.p.p. e per avere la Corte d'appello respinto la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva sostenendo che, per la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. n.150/2022), tale istanza dovesse essere proposta al primo grado e non poteva essere formulata per la prima volta in appello; l'imputato affermava invece di aver fatto appello anche nella parte relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva e che il primo giudice avrebbe potuto disporla d'ufficio; (2) doglianza sulla motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento di attenuanti generiche, nonostante la presenza di un unico precedente modesto e risalente.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che l'istanza di applicazione di una pena sostitutiva possa essere proposta per la prima volta con l'atto d'appello e che, una volta formulato un specifico motivo di gravame sul punto, il giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciarsi; ha quindi annullato la sentenza impugnata solo in relazione al diniego della pena sostitutiva e ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce per nuovo esame su quel punto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per generica mancanza di specificazione del "quid pluris" necessario per le attenuanti generiche.
Norme richiamate
Disciplina il subprocedimento per l'applicazione delle pene sostitutive; la Corte ha ritenuto che la richiesta possa essere sollevata anche per la prima volta in appello e il giudice d'appello è tenuto a decidere se l'imputato formula il relativo motivo di gravame.
art. 95, d.lgs. n. 150/2022 (disciplina transitoria)
La Corte ha precisato che la questione posta dalla sentenza impugnata non riguardava l'applicazione della norma transitoria in termini di competenza del giudice, perché l'istanza era stata sollevata in appello; dunque la disciplina transitoria non ostava alla possibilità di chiedere in appello la pena sostitutiva.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in contrapposizione alla disciplina dell'appello: tale divieto (di sollevare in cassazione questioni non proposte in appello) non trova corrispondente nell'appello, per cui l'attore dell'appello non è vincolato a limitare i motivi ai soli punti rassegnati al primo grado.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento ai termini e alle modalità di proposizione di motivi nuovi in appello: la Corte osserva che la richiesta di pena sostitutiva è stata proposta tempestivamente con i motivi di gravame e comunque può essere formulata al più tardi in udienza di discussione.
art. 53, legge n. 689/1981 (riferimento giurisprudenziale)
Citato per analogia da giurisprudenza precedente: principio secondo cui una richiesta di sanzione sostitutiva può essere proposta in appello anche se non formulata al primo grado.
Principio devolutivo (giurisprudenza: Sez. U, 19/01/2000, Tuzzolino)
Il giudice dell'impugnazione, ricevuto uno specifico motivo di gravame, ha il potere-dovere di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante in relazione alle questioni devolute.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva può essere proposta per la prima volta in appello se l'imputato presenta un motivo specifico di gravame sul punto; il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi.
- Le disposizioni transitorie (es. art. 95 d.lgs. n.150/2022) non impediscono automaticamente la proposizione in appello di istanze non formulate in primo grado quando l'appellante deduce la mancata esercitazione d'ufficio del potere da parte del primo giudice.
- In appello l'ambito dei motivi non è rigidamente limitato alle conclusioni rese in primo grado: il principio devolutivo impone al giudice del gravame di esaminare le questioni specifiche sollevate dall'appellante.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche è necessario indicare fatti concreti che costituiscano un "quid pluris" rispetto al quadro normale: doglianze generiche e non specificate sono inammissibili.
- Quando la decisione riguarda valutazioni di fatto e di merito (es. valutazione discrezionale sulla pena sostitutiva), la Corte di legittimità può annullare e rinviare al giudice del merito per una nuova valutazione conforme ai principi di diritto indicati.
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