Ordinanza n. 280/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento previa sospensione: - dell’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato, laddove non figura il nominativo del ricorrente; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di inidoneità del ricorrente; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 59/100, inferiore alla soglia minima prevista dalla lex specialis, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - del verbale d’aula della prova sostenuta in data 06.05.2024 presso il padiglione n. 7 della Nuova Fiera di Roma per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. 08.06.2023 n. 107: - dei provvedimenti ministeriali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata organizzata la prova in parola e delegata a Formez PA la gestione delle operazioni selettive nonché ogni altra attività di supporto per l’espletamento della procedura; - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata dell’intera procedura selettiva, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 46322 del 05.04.2024 (pubblicato in pari data sul portale Inpa), recante comunicazione della data e delle modalità di svolgimento della prova scritta per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui è causa; - qualora occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione di cui all’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198 conv. con L. 24.02.2023 n. 14. Per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione del ricorrente al corso intensivo di formazione di cui è causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12\6\2024 per l’annullamento previa sospensione: - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 82842 del 10.06.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPA), recante pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del provvedimento direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 76336 del 29.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante rettifica in autotutela degli esiti della prova scritta a seguito dell’accertamento circa l’erroneità di un quesito, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23\10\2024 per l’annullamento: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20\1\2026 per l’annullamento: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18.12.2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; V) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura e mancato inserimento nelle graduatorie relative al corso intensivo di formazione e al concorso per dirigenti scolastici, unitamente agli atti presupposti e successivi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del 6 maggio 2024 per l’accesso al corso intensivo di formazione, contestando il mancato superamento della soglia minima, l’attribuzione del punteggio di 59/100, il giudizio di inidoneità, gli atti di formulazione e validazione dei quesiti, il verbale d’aula, l’organizzazione della prova e il software utilizzato per lo svolgimento e la correzione. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la rettifica degli esiti conseguente all’accertata erroneità di un quesito, l’elenco degli ammessi al corso e le successive graduatorie nazionali di merito e loro rettifiche. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, né il loro esame nel merito. La questione specificamente decisa riguarda l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’elevato numero di controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate.
La decisione
Il TAR, senza pronunciarsi sul merito delle censure né sulla domanda cautelare o sulle domande di accertamento e condanna, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami. La modalità è stata ritenuta necessaria in ragione dell’elevato numero dei controinteressati e delle prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi. Il Ministero dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’ordinanza, corredato da un avviso contenente le indicazioni prescritte dal collegio, inclusi gli estremi del giudizio, i provvedimenti impugnati, una sintesi dei motivi, l’elenco dei controinteressati e le modalità di consultazione del processo. La documentazione dovrà rimanere pubblicata sino alla sentenza definitiva di primo grado; il Ministero dovrà inoltre rilasciare alla ricorrente un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione e inserire nella home page un collegamento alla sezione “Atti di notifica”. La prova degli adempimenti dovrà essere depositata entro i successivi 5 giorni. L’inosservanza dei termini è espressamente sanzionata con l’improcedibilità del gravame. L’ordinanza ha ordinato all’amministrazione di eseguire gli adempimenti e alla Segreteria di comunicarla alle parti.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l’integrazione del contraddittorio mediante modalità idonee, tenuto conto delle esigenze del giudizio.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disciplina applicata all’integrazione del contraddittorio.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per autorizzare modalità di notificazione diverse da quelle ordinarie, in relazione all’elevato numero dei destinatari e alle difficoltà di reperimento degli indirizzi.
art. 30 c.p.a.
Indicato nell’oggetto della domanda di condanna proposta dalla ricorrente, ma non esaminato nell’ordinanza.
art. 5, commi 11 quinquies e seguenti, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
Richiamato quale fonte della procedura per l’accesso al corso intensivo di formazione e per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici; non oggetto di interpretazione nell’ordinanza.
d.m. 8 giugno 2023, n. 107
Richiamato quale atto attuativo della procedura selettiva; non oggetto di esame nel merito.
Massime di principio
- Quando il ricorso coinvolge graduatorie o procedure selettive con un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, qualora la notificazione ordinaria sia resa eccessivamente difficoltosa dal numero dei destinatari o dall’impossibilità pratica di reperirne gli indirizzi.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del testo integrale del ricorso, degli atti recanti motivi aggiunti e del provvedimento giudiziario, oltre che di un avviso contenente gli elementi essenziali del giudizio e l’elenco dei controinteressati.
- Il giudice può imporre all’amministrazione di mantenere online gli atti pubblicati sino alla definizione del giudizio, di rilasciare un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione e di rendere facilmente accessibili gli atti mediante un collegamento dalla home page istituzionale.
- I termini assegnati dal giudice per effettuare la notificazione per pubblici proclami e per depositare la relativa prova possono essere qualificati come perentori; l’inosservanza degli adempimenti prescritti può comportare l’improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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