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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 11967 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento TARSU per l’anno 2007, per complessivi 40.825 euro, relativa a un immobile adibito ad albergo. Saitur aveva impugnato l’atto: la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva annullato l’avviso, ritenendo illegittimo per carenza di motivazione l’aumento tariffario, pur giudicando ammissibile la distinzione tra alberghi e abitazioni. In Cassazione il Comune ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993: ha contestato che la tariffa differenziata per alberghi rispetto alle abitazioni dovesse essere motivata. Saitur ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha stabilito che è legittimo assoggettare gli esercizi alberghieri a una tariffa TARSU superiore a quella delle abitazioni, in ragione della loro maggiore capacità produttiva di rifiuti, e che la deliberazione comunale che determina la tariffa non richiede una motivazione specifica, trattandosi di atto generale rivolto a una pluralità indistinta di destinatari. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso originario di Saitur. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; Saitur è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.200 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8

    Ne deriva che appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza quella domestica e quella non domestica.

    La determinazione della tariffa compete agli enti locali e consente di distinguere le utenze domestiche da quelle non domestiche.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65

    In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della Delib. comunale di determinazione della tariffa di cui del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.

    La deliberazione comunale che determina la tariffa TARSU, essendo un atto generale destinato a una pluralità indifferenziata di soggetti, non è soggetta a un obbligo di motivazione specifica.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, comma 2

    la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    La maggiore capacità produttiva di rifiuti degli alberghi rispetto alle abitazioni giustifica la loro classificazione in una categoria distinta e l’applicazione di una tariffa più elevata. Il carattere stagionale dell’attività non esclude di per sé la differenziazione, ferma la possibile applicazione di riduzioni previste dall’ente.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2

    i rapporti tra le tariffe, indicati del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della Delib., non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica

    Il controllo sui rapporti tariffari riguarda la coerenza tra tariffe e costi del servizio distinti secondo la loro classificazione economica, non l’uguaglianza o la proporzione diretta tra le tariffe di singole categorie di utenza.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. , non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

    Dopo la cassazione, la Corte può decidere direttamente il merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Una tariffa per rifiuti più elevata per alberghi rispetto alle abitazioni può essere legittima se fondata sulla distinta categoria di utenza e sulla maggiore capacità produttiva di rifiuti; la differenza tariffaria non è illegittima per il solo fatto di essere consistente.
  • La deliberazione tariffaria comunale, in quanto atto amministrativo generale rivolto a una pluralità di utenti, non richiede normalmente una motivazione individualizzata o specifica sulla tariffa applicata a ciascuna categoria.
  • La verifica della legittimità dei rapporti tariffari va condotta in relazione ai costi del servizio e alla loro classificazione economica, non confrontando isolatamente le tariffe di categorie diverse.
  • La stagionalità dell’attività alberghiera non elimina automaticamente la legittimità della tariffa differenziata; eventuali riduzioni dipendono dalle disposizioni applicabili e dalla discrezionalità dell’ente impositore.
  • Se, una volta cassata la decisione impugnata, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito.

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