Cassazione Penale, Ordinanza n. 19547/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo infondata la censura perché volta a contestare la valutazione del merito e non a denunciare reali vizi di legittimità della motivazione. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti, nell'interesse di tre imputati, hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per il delitto di rapina aggravata contestato al capo b). L'unico motivo deduceva l'illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità, prospettando una diversa lettura dei dati processuali e una ricostruzione storica alternativa dei fatti. La Corte di cassazione rileva però che tale censura mira a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e un confronto tra la motivazione di merito e modelli argomentativi esterni, attività precluse in sede di legittimità. Viene inoltre osservato che il giudice di merito aveva motivato in modo coerente, valorizzando non solo la perizia antropometrica ma anche ulteriori elementi di riscontro, tra cui la disponibilità dell'autovettura utilizzata e il posizionamento dei telefoni cellulari degli imputati.
Norme richiamate
È applicata la disciplina conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Viene richiamato il principio secondo cui la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito né saggiare la tenuta logica della sentenza mediante raffronto con modelli argomentativi esterni.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito prospettare una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti per ottenere una nuova valutazione del merito.
- La censura di illogicità della motivazione è ammissibile solo se individua un vizio effettivo della sentenza impugnata, non quando si risolve in un mero dissenso sulla valutazione delle risultanze processuali.
- La motivazione del giudice di merito è immune da censura in cassazione quando dia conto, in modo coerente e non manifestamente illogico, degli elementi probatori posti a base dell'affermazione di responsabilità.
- In presenza di ricorso inammissibile, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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