Cassazione Penale, Ordinanza n. 04379/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito resta ferma, inclusa la condanna per il reato contestato e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello, relativa alla detenzione e al trasporto nel territorio italiano di un ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri, pari a 4.900 chilogrammi di sigarette di diversa tipologia, in relazione al reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Con l'unico motivo deduce l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che il ricorso è manifestamente infondato, poiché la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva negato le attenuanti generiche valorizzando sei precedenti specifici con condanne irrevocabili, due dei quali per condotte analoghe, nonché le modalità del fatto, consistente nella detenzione e nel trasporto di un quantitativo cospicuo di sigarette; pur a fronte dell'ammissione di responsabilità dell'imputato, aveva comunque rideterminato la pena in anni due di reclusione.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata come titolo del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, contestato per detenzione e trasporto di sigarette in territorio italiano
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica solo quando vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Le determinazioni del giudice di merito in tema di trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua e priva di vizi logici.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato su precedenti penali specifici, soprattutto se relativi a condotte analoghe, e sulle modalità concrete del fatto, anche quando l'imputato abbia ammesso le proprie responsabilità.
- La rideterminazione della pena in senso più favorevole da parte del giudice di merito non implica automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, potendo intervenire per differenti valutazioni complessive del trattamento sanzionatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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