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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05273/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha disposto la decisione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del GIP resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). I ricorsi erano incentrati, secondo l'ordinanza, sulla mancata valutazione di cause di non punibilità e sul trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che le doglianze erano formulate in modo generico e non deducevano i soli temi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché non venivano prospettati profili di illegalità della pena applicata.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel caso di sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è limitato ai temi consentiti dalla norma; non sono ammissibili censure generiche sul trattamento sanzionatorio o sulla mancata valutazione di cause di non punibilità se non si deducono profili di illegalità della pena applicata.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata è una pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti, soggetta ai limiti di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte afferma che la pronuncia di inammissibilità può essere adottata de plano.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure estranee a tali limiti sono inammissibili.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, se non si traducono nella deduzione di un profilo di illegalità della pena, non sono sufficienti a superare il filtro di ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento.
  • La mera allegazione della mancata valutazione di cause di non punibilità, in assenza di specifiche deduzioni consentite dalla disciplina dell'impugnazione del patteggiamento, non rende ammissibile il ricorso.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni evidenti, la Corte di cassazione può decidere de plano e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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