Cassazione Civile, Ordinanza n. 25362/2026 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Questore disponeva il trattenimento di un cittadino albanese presso il Centro di permanenza per i rimpatri, in attesa dell’esecuzione dell’espulsione amministrativa, per svolgere ulteriori accertamenti sull’identità e sulla nazionalità, acquisire un documento valido per l’espatrio e attendere la disponibilità di vettori o mezzi aerei idonei. Il Giudice di pace convalidava il trattenimento. Il cittadino proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: denunciava l’incompetenza funzionale del Giudice di pace, sostenendo che, essendo pendenti il giudizio contro il diniego della protezione internazionale e la relativa istanza cautelare, la convalida spettasse alla Corte d’appello in composizione monocratica; deduceva la nullità del decreto per motivazione apparente e stereotipata; denunciava la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 per omessa verifica dei presupposti del trattenimento, del pericolo di fuga, dell’esistenza di misure meno afflittive e della concreta praticabilità del rimpatrio; infine lamentava l’omessa valutazione della pendenza del ricorso contro il diniego della protezione internazionale. L’Amministrazione eccepiva preliminarmente l’improcedibilità per tardivo deposito del ricorso.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente l’eccezione di improcedibilità, ritenendola fondata. Poiché il ricorso era stato notificato il 4 agosto 2026, in vigenza della nuova disciplina speciale introdotta dall’art. 14.1 del d.lgs. n. 286 del 1998, esso doveva essere depositato presso la Corte entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione. Il deposito era invece avvenuto il 17 agosto 2026, oltre il termine previsto. La Corte ha escluso l’applicabilità della sospensione feriale dei termini, in quanto il procedimento riguarda il controllo giurisdizionale su una misura restrittiva della libertà personale dello straniero ed è soggetto a rito accelerato incompatibile con la sospensione feriale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, senza esame dei quattro motivi di merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 14.1 del d.lgs. n. 286/1998
termine perentorio di cinque giorni per il deposito del ricorso notificato
La nuova disciplina speciale prevede, per il ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero, un rito accelerato e il deposito entro cinque giorni dalla notificazione, a pena di improcedibilità.
art. 14 del d.lgs. n. 286/1998
È richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti sostanziali del trattenimento, ma la Corte non esamina tale censura a causa dell’improcedibilità del ricorso.
d.l. 12 giugno 2026, n. 100, conv. dalla l. 7 agosto 2026, n. 145
La disciplina ha modificato i mezzi di impugnazione relativi ai provvedimenti limitativi della libertà personale dello straniero, introducendo il rito accelerato applicabile al ricorso in esame.
Massime di principio
- Nel rito speciale relativo al ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero, il ricorso notificato deve essere depositato presso la Corte entro il termine perentorio di cinque giorni; il tardivo deposito determina l’improcedibilità dell’impugnazione.
- La sospensione feriale dei termini non si applica al termine previsto per il deposito del ricorso per cassazione relativo alla convalida del trattenimento dello straniero, poiché il procedimento riguarda una misura restrittiva della libertà personale ed è assoggettato a un rito accelerato incompatibile con la sospensione feriale.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile per tardivo deposito, le censure relative alla competenza del giudice della convalida, alla motivazione del provvedimento e alla sussistenza dei presupposti del trattenimento non sono esaminate nel merito.
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