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Ordinanza

Ordinanza n. 100/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Commissario ad Acta n. 62 del 29 aprile 2026 (pubblicato sul BURM n. 25 del 4 maggio 2026), recante adozione del Programma Operativo della Regione Molise 2026-2028, unitamente all’allegato Programma Operativo 2026-2028, quale parte integrante e sostanziale del decreto; - di tutti gli atti agli stessi presupposti, conseguenti e connessi ivi inclusi: - il DCA 34/2026 recante “Programma operativo 2026-2028. Adozione”; - la DDG dell’A.S.RE.M. n. 891 del 26 maggio 2026 di presa d’atto del DCA 62/2026 e relativi allegati.

Giustizia amministrativa202600197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Commissario ad acta n. 62 del 29 aprile 2026, recante l’adozione del Programma Operativo della Regione Molise 2026-2028, e atti presupposti, conseguenti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestori sanitari)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il Programma Operativo regionale 2026-2028 deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della programmazione della salute mentale. In particolare, hanno contestato che il paragrafo 4.8 si limitasse a prevedere una proposta regionale di complessivi 110 posti letto per l’intero comparto, destinandone 70 all’autismo, 20 ai disturbi alimentari e 20, soltanto in regime semiresidenziale, alle altre disabilità psichiatriche, senza prevedere alcun posto per la residenzialità psichiatrica generalista, relativa ai moduli SRP.1, SRP.2 e SRP.3 nei quali operano le ricorrenti. Secondo la prospettazione attorea, il Programma avrebbe illegittimamente rinviato la determinazione del fabbisogno a un successivo decreto commissariale, da adottare entro il 31 dicembre 2026, in assenza della predeterminazione del fabbisogno quale contenuto necessario e preliminare dell’atto di programmazione. Le amministrazioni resistenti hanno sostenuto che la disciplina fosse articolata in fasi successive, in relazione al diverso livello di maturazione dell’istruttoria: il Programma avrebbe già definito le tipologie per le quali erano disponibili elementi istruttori sufficienti, mentre la residenzialità psichiatrica generalista sarebbe stata oggetto di un procedimento in corso, con termine vincolante di conclusione fissato al 31 dicembre 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto, allo stato cautelare, la richiesta di sospensione del Programma e le ulteriori misure propulsive. Ha rilevato che l’attività istruttoria relativa alla definizione della residenzialità psichiatrica generalista è ancora in corso e destinata a concludersi entro il 31 dicembre 2026. Il Collegio ha ritenuto che il procedimento ancora pendente possa essere funzionale al completamento delle verifiche sul fabbisogno e che, pertanto, non sussistano i presupposti per la sospensione cautelare dell’atto. Considerata la ponderazione comparativa degli interessi, le esigenze delle ricorrenti sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito. L’istanza cautelare è stata quindi accolta esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con fissazione dell’udienza pubblica di merito al 24 febbraio 2027. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita definizione del giudizio nel merito

    Quando la tutela cautelare può essere adeguatamente assicurata dalla rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai limitati fini della sollecita trattazione della causa, senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato né adottare misure propulsive.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la pendenza di un’attività istruttoria amministrativa destinata a concludersi entro un termine determinato può escludere, allo stato degli atti, la necessità di sospendere il provvedimento di programmazione, quando tale attività sia potenzialmente funzionale al completamento delle verifiche sul fabbisogno amministrativamente rilevante.
  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può accogliere l’istanza cautelare esclusivamente per fissare rapidamente l’udienza pubblica, senza concedere la sospensione dell’atto impugnato o altre misure propulsive.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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