Cassazione Penale, Ordinanza n. 32246/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. Con un unico motivo cumulativo ha dedotto violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'incongruità della pena, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'erronea applicazione della recidiva. La Corte ha rilevato che, dopo le modifiche legislative richiamate nella sentenza, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza relativa all'omessa pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi consentiti. Le censure sulla dosimetria della pena sono state ritenute generiche e comunque non riconducibili a un'illegalità della pena. La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica è stata considerata meramente enunciata, priva dell'indicazione degli elementi fattuali che avrebbero imposto un diverso inquadramento giuridico. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel patteggiamento, l'errore sulla qualificazione giuridica è deducibile solo quando risulti manifesto e immediatamente evidente dal testo dell'imputazione o della sentenza, senza necessità di valutazioni in fatto o probatorie. Infine, la Corte ha escluso che la mera insufficienza della motivazione sui criteri di determinazione della pena renda illegale la pena concordata, occorrendo invece che il risultato finale del calcolo sia contrario alla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché le doglianze proposte erano in parte estranee ai motivi consentiti contro una sentenza di patteggiamento e, per la parte astrattamente ammissibile relativa alla qualificazione giuridica, erano generiche e prive di specifica allegazione. La sentenza di applicazione della pena è rimasta quindi ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Disciplinano l'applicazione della pena su richiesta delle parti; una volta ratificato l'accordo dal giudice, le censure proponibili restano soggette ai limiti propri del patteggiamento.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
Limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai motivi tassativamente indicati; l'erronea qualificazione giuridica è deducibile soltanto nei casi di errore manifesto e immediatamente riconoscibile.
La mancata pronuncia di proscioglimento non costituisce, secondo la decisione, un motivo autonomamente proponibile nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Consente la dichiarazione senza formalità dell'inammissibilità manifesta del ricorso per cassazione.
In caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non sussista assenza di colpa, della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamato quale disposizione modificativa dei limiti di ricorribilità delle sentenze di patteggiamento.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamato quale disposizione introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento non è deducibile autonomamente la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto, nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento, è ammissibile soltanto quando l'errore sia manifesto, immediatamente percepibile dal testo dell'imputazione o del provvedimento e non richieda accertamenti o valutazioni in fatto e sulle prove.
- La mera enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica, senza indicazione del diverso inquadramento giuridico e degli elementi fattuali che lo giustificherebbero, è generica e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Dopo la ratifica giudiziale dell'accordo di patteggiamento non sono deducibili censure relative alla scelta o al bilanciamento delle circostanze, alla recidiva, alla dosimetria o alla conversione della pena, salvo che il trattamento sanzionatorio sia illegale.
- La pena concordata può essere qualificata come illegale solo quando il risultato finale del calcolo sia contrario alla legge; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia esplicitato in modo adeguato i criteri valutativi utilizzati.
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