Cassazione Penale, Ordinanza n. 02972/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non essendo stata superata la soglia di specificità del motivo, è rimasta ferma l'ordinanza di archiviazione impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (indagati)
La controversia
La parte offesa ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Ferrara del 17 marzo 2025, con cui era stata disposta l'archiviazione del procedimento nei confronti di più indagati. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa abnormità del provvedimento impugnato. La Corte ha però rilevato che la doglianza era del tutto generica, perché il ricorrente non aveva indicato alcun elemento concreto da cui inferire l'abnormità denunciata.
Norme richiamate
Il ricorso privo di specificità o comunque generico è dichiarato inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che deduce l'abnormità del provvedimento impugnato deve essere specifico e sorretto da allegazioni concrete: una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02948/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02949/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02951/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02952/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02953/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02954/2026 del 26/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →