Cassazione Penale, Sentenza n. 43851/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso concerneva una condanna per diffamazione commessa mediante un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con cui il ricorrente accusava l'avv. De Mitri di non aver emesso fatture nonostante il pagamento degli onorari (fatto rivelatosi non vero). In primo grado e in appello era stata accertata la responsabilità penale. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento materiale, all'antigiuridicità della condotta e all'elemento soggettivo, sostenendo che le affermazioni rientravano nell'esercizio del diritto di critica o, alternativamente, nella scriminante putativa perché egli era convinto, per errore scusabile, che le fatture non fossero state emesse o consegnate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata apparente rispetto al punto decisivo della scriminante putativa: mancavano acquisizioni documentali (e-mail contenenti l'invio delle fatture) e la sentenza di appello non ha adeguatamente motivato perché l'errore del ricorrente non fosse assolutamente scusabile. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Ne consegue il non luogo a provvedere sulle richieste di liquidazione delle spese avanzate dalla parte civile.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) c.p.p.
Limita i motivi ammessi nel ricorso per cassazione avverso sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace; qui il ricorso è stato ammesso per l'apparenza di violazione di legge nella motivazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite procedurale per l'enunciazione dei motivi nel ricorso, rilevando i limiti formali e di motivazione nei procedimenti originati dal giudice di pace
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 11199 del 11/08/1998 Rv. 212131)
L'esercizio del diritto di critica postula che venga stigmatizzato un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali, o ritenuto tale per errore assolutamente scusabile; non assume valore esimente la verità putativa senza opportune verifiche
La Corte ha richiamato il precedente per precisare che la scriminante del diritto di critica richiede verità o errore scusabile; la mera convinzione non sufficiente senza verifiche documentali
Massime di principio
- Il diritto di critica scrimina la diffamazione solo se il fatto denunciato è oggettivamente vero o è ritenuto tale per un errore assolutamente scusabile; la 'verità putativa' senza adeguate verifiche non basta.
- Se il ricorrente afferma di essere in buona fede (scriminante putativa), il giudice deve valutare e motivare in modo specifico l'assenza di errore scusabile, soprattutto quando mancano prove documentali contrarie.
- Una motivazione apparente o insufficiente sul punto decisivo può determinare l'annullamento della sentenza di merito da parte della Cassazione.
- Quando la Corte ritiene che il fatto non costituisce reato può annullare senza rinvio; ciò comporta effetti processuali immediati (es. non luogo a provvedere sulle richieste di liquidazione delle spese della parte civile).
- I ricorsi in Cassazione contro sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace sono soggetti a limiti formali sui motivi ammessi, ma la Corte può comunque intervenire in presenza di apparente violazione di legge.
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