Cassazione Civile, Ordinanza n. 14783/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia aveva a oggetto un avviso di pagamento emesso per la TARI relativa all’anno d’imposta 2014, con cui l’ente locale chiedeva alla società il versamento di euro 134.830,00. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’ente. In Cassazione il comune ha proposto ricorso articolato in cinque motivi; la società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti hanno depositato un atto congiunto dal quale risultava che era intervenuta una procedura di accertamento con adesione che aveva definito consensualmente l’ammontare della TARI dovuta per il 2014; a seguito di ciò, l’ente aveva rettificato in autotutela l’importo richiesto e la società aveva versato quanto dovuto sull’avviso rettificato. Le parti avevano quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse e la compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, che ha eliminato l’interesse alla decisione sia sul ricorso principale sia su quello incidentale, e ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti. La Corte ha anche escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale della misura e la sua inapplicabilità oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La disposizione ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, perciò non può essere applicata in via estensiva oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene un accordo tra le parti che definisce integralmente la pretesa tributaria e conduce al pagamento di quanto dovuto, viene meno l'interesse a una pronuncia sul ricorso e il giudizio deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere, se riconosciuta e ammessa da entrambe le parti, travolge sia il ricorso principale sia quello incidentale, rendendo superflua ogni ulteriore verifica sul merito delle censure.
- L’ulteriore contributo unificato non può essere applicato al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria che non ammette estensione interpretativa.
Come è indicizzato
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