Cassazione Penale, Sentenza n. 6546/2025 del 17/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro (giudice dell'esecuzione) che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 3 novembre 2010, sostenendo che la revoca era nulla per carenza di notifiche: in particolare lamentava la violazione degli artt. 178, comma 1, e 179 c.p.p. per l'omessa notifica del verbale di udienza del 10 luglio 2023 (che aveva rinviato il procedimento alla udienza del 13 settembre 2023) e del decreto di fissazione dell'udienza camerale, con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: dagli atti risultava che il verbale di rinvio alla udienza del 13 settembre 2023 era stato notificato a mani del ricorrente il 25 luglio 2023 dai Carabinieri di Corigliano Calabro, per cui il ricorrente era a conoscenza del procedimento. Inoltre la Corte ha richiamato che l'eventuale incompletezza dell'avviso di udienza costituisce una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1 (lett. e), che deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2; alla udienza camerale del 13 settembre 2023 il ricorrente era assente e il difensore si oppose alla revoca senza eccepire vizi di notifica, sicché eventuali difetti sono stati sanati. Di conseguenza l'impugnazione è stata respinta.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella riproduzione e nell'esposizione del motivo di ricorso in Cassazione; qui richiamato perché il ricorso è stato proposto nei limiti consentiti
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Base formale dell'impugnazione in Cassazione invocata dal ricorrente (violazione di norme di rito); la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato
art. 178, comma 1 cod. proc. pen.
Regola sulle nullità; la Corte interpreta l'eventuale incompletezza dell'avviso di udienza che non contenga l'oggetto del procedimento come nullità generale a regime intermedio (richiamando la lett. e) della norma)
Disposizioni sulla notificazione degli atti di protratta importanza procedurale; richiamata nell'ambito del vizio di notifica lamentato
art. 182, comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini e le modalità per eccepire le nullità; la Corte sottolinea che la nullità di regime intermedio deve essere tempestivamente eccepita o si intende sanata
Massime di principio
- In procedimenti di esecuzione, la mancanza nell'avviso di udienza dell'indicazione dell'oggetto costituisce nullità generale a regime intermedio ex art. 178; tale nullità deve essere eccepita tempestivamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, altrimenti si considera sanata
- La notifica effettiva dell'atto al destinatario (anche tramite forze dell'ordine) costituisce prova della conoscenza del procedimento e ostacola il rilievo successivo di nullità per mancata comunicazione
- La presenza e le eccezioni del difensore in udienza assumono rilievo: se il difensore partecipa e contesta la sostanza senza sollevare vizi di notifica, si considera che i vizi siano stati tacitamente rinunziati o sanati
- Un ricorso per cassazione fondato su vizio di notifica è destinato all'inammissibilità se dagli atti emerge chiaramente l'avvenuta notifica o la mancata eccezione tempestiva; la Cassazione può condannare alle spese e applicare sanzioni per ricorsi manifestamente infondati
- Per opponersi efficacemente a una revoca della sospensione condizionale è necessario verificare subito le notifiche e, in caso di profili invalidanti, eccepirli in via d'urgenza e nei termini processuali previsti
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