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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37141/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con quattro motivi: 1) vizio di motivazione in relazione alla distrazione di somme caricate su carta prepagata (contestazione sulla quantificazione e sulla qualificazione delle ricariche relative agli anni 2010, 2011, 2012, 2013); 2) violazione di legge per la conferma del giudizio di bilanciamento e per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, n. 2 legge fall.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della pena nonostante il parziale accoglimento dell'appello; 4) vizio di motivazione sulla determinazione delle pene accessorie. In particolare la difesa ha dedotto che l'imputato non aveva la disponibilità della contabilità, richiamando atti di altro procedimento e una sentenza del Tribunale di Torino che avrebbe rilevanza sul profilo soggettivo della bancarotta documentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale: ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato il mancato apprezzamento degli atti prodotti in appello (rilevanti circa la disponibilità della contabilità e la sottrazione di documenti) e ha pertanto annullato la sentenza impugnata soltanto rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale, rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su tale punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato (la conferma della responsabilità per la distrazione di euro 13.740,47 non è stata efficacemente censurata in cassazione; i motivi sul trattamento sanzionatorio sono stati assorbiti).

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - art. 23, comma 8

    Riferimento formale per la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione; non influisce sul merito sostanziale della decisione.

  • disposizioni di attuazione cod. proc. pen. - art. 173, comma 1

    Limita la portata dei motivi ammessi in cassazione e vincola la specificità delle censure dedotte rispetto alla sentenza impugnata; la Corte richiama questo limite per escludere censure generiche.

  • legge fallimentare - art. 219, comma 1, n. 2

    Norma che individua un'aggravante rilevante in tema di reati fallimentari; la censura riguardava l'omessa esclusione dell'aggravante dopo il parziale accoglimento dell'appello.

  • legge fallimentare - art. 216, ultimo comma

    Norma che disciplina le pene accessorie fallimentari; la Corte di merito ha applicato le pene accessorie per la durata di tre anni in conformità a tale disposizione.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 (Musa)

    Principio secondo cui in cassazione non sono ammesse allegazioni di fatto nuove o non specifiche; richiamato per escludere censure di fatto generiche della difesa.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 (Leonardo)

    Richiamata a sostegno del principio di necessaria specificità delle critiche mosse in cassazione alla motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • In cassazione le censure sui fatti e sulla motivazione devono essere specifiche: non è possibile riassumere generiche contraddizioni del quadro probatorio senza puntuali riferimenti logico-giuridici.
  • Se la difesa produce in appello elementi che possono incidere sulla qualificazione soggettiva del reato (ad es. impossibilità di accesso/dispersione della contabilità), la Corte d'appello deve esaminare e motivare espressamente il mancato apprezzamento di tali elementi; la mancata motivazione su questo punto può portare all'annullamento limitato della decisione.
  • La quantificazione delle somme distratte può essere rimessa alla valutazione di periti diversi; in cassazione è necessario un'attacco motivato e specifico alla valutazione peritale adottata dal giudice per ottenere la riforma.
  • Il parziale accoglimento dell'appello non comporta automaticamente la riconsiderazione degli elementi aggravanti o del trattamento sanzionatorio: occorre che la decisione li riconsideri espressamente; questioni di trattamento sanzionatorio possono risultare assorbite se il motivo principale è dichiarato infondato o inammissibile.
  • Quando la cassazione annulla parzialmente una sentenza per carenza motivazionale su punti specifici (es. bancarotta documentale), il rimedio è il rinvio per un nuovo giudizio limitato a quel punto, spesso ad altra sezione per garantire imparzialità e corretto esame.

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