Cassazione Civile, Ordinanza n. 21289/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dal Comune per il recupero della maggiore IMU dovuta per l'anno 2013 in relazione a un'unità immobiliare (Hotel Naples), a seguito della rettifica della rendita catastale. In sede di rinvio, la CTR ha accolto il ricorso della contribuente limitatamente alle sanzioni, ritenendo non sufficiente la mera volontarietà del comportamento e affermando, in modo sintetico, che la sanzione del 30% dovesse essere annullata. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la motivazione fosse in realtà inesistente o meramente apparente, perché il giudice di merito non aveva esposto le ragioni della decisione, non aveva dato conto delle posizioni delle parti e aveva anche confuso la questione catastale con quella del rapporto impositivo IMU.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo fondato il motivo relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente. Ha osservato che la decisione di merito non ricostruiva le allegazioni e difese delle parti, non spiegava il percorso logico seguito per escludere la responsabilità amministrativa e mostrava inoltre una confusione tra l'accertamento catastale e il rapporto impositivo IMU. Per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 118, d.a. cod. proc. civ.
Il vizio denunciato attiene alla nullità della sentenza per carenza di motivazione riconducibile alla violazione di norme processuali.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e consentire il controllo del ragionamento decisorio; la sua mancanza o apparenza integra un vizio rilevante in cassazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la loro assenza o mera apparenza determina nullità.
La motivazione deve rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 12 preleggi
È richiamato per l'interpretazione della riforma del vizio motivazionale, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
Massime di principio
- In cassazione è denunciabile, per vizio di motivazione, solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione costituzionalmente rilevante, cioè nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- È apparente la motivazione che, pur esistente graficamente, non consente di percepire le ragioni della decisione e non permette un effettivo controllo sul ragionamento del giudice.
- La sentenza è nulla quando non dà conto delle posizioni e delle allegazioni delle parti sulla questione controversa e non collega in modo ragionato i fatti dedotti alla conclusione in ordine alla responsabilità o alla sanzione.
- Il giudice non può confondere il piano dell'accertamento catastale con quello del rapporto impositivo relativo all'IMU, trattandosi di rapporti e soggetti diversi, dovendo mantenere distinta la motivazione sulle rispettive questioni.
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