Cassazione Penale, Ordinanza n. 34232/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bari del 26 novembre 2025, che lo aveva condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso deduceva genericamente l’illogicità e le carenze della motivazione per il mancato approfondimento dei temi oggetto del giudizio, senza formulare censure specifiche né indicare quali valutazioni degli elementi di fatto fossero contestate. Il testo non fornisce ulteriori dettagli sulla condotta concreta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era del tutto generico e si limitava ad affermazioni di illogicità e carenze motivazionali, senza specifiche doglianze sugli elementi di fatto. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non manifestamente illogica, richiamando le pagine 3-5. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il testo non riporta la formula conclusiva completa del dispositivo.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La Corte ha ritenuto l'inammissibilità del ricorso, perché riposa su un motivo di ricorso declinato in modo del tutto generico, che si limita ad una mera affermazione della illogicità della motivazione e di sue carenze per mancato approfondimento dei temi oggetto di giudizio: risulta assente qualsivoglia doglianza specifica e o richiamo alla valutazione degli elementi di fatto suscettibili di censura.
Le censure sulla motivazione devono individuare in modo specifico i vizi denunciati e gli elementi di fatto cui si riferiscono; la mera affermazione di illogicità o carenza motivazionale, senza indicazioni puntuali, rende il ricorso inammissibile.
ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando non risulta che il ricorrente sia privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci genericamente l’illogicità o l’incompletezza della motivazione senza formulare censure specifiche e senza indicare le valutazioni degli elementi di fatto che sarebbero viziati.
- Quando l’inammissibilità del ricorso dipende da una causa imputabile al ricorrente e non risulta che questi abbia agito senza colpa, conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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