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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05317/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato nei confronti dell'imputato una pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'assenza di motivazione in ordine all'esclusione della sua responsabilità, anche ai fini dell'art. 129 c.p.p., sostanzialmente deducendo un vizio motivazionale e la mancata valutazione di una causa di proscioglimento nel patteggiamento. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, il ricorso era proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e, comunque, era generico e manifestamente infondato, poiché il controllo sulla responsabilità non rientra tra i motivi ammessi contro tale tipo di sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che contro la sentenza di patteggiamento siano deducibili solo i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè quelli attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo fondato sull'assenza di motivazione in ordine alla responsabilità e al mancato rilievo ex art. 129 c.p.p. è stato considerato inammissibile. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sulla quale si innesta il regime speciale delle impugnazioni.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione de plano del ricorso nelle ipotesi previste dalla legge, richiamata dalla Corte per la definizione del procedimento camerale.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di proscioglimento immediato, ma ritenuto non deducibile con il ricorso avverso il patteggiamento nei limiti del caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata in relazione alla valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge; i vizi di motivazione e le doglianze sulla responsabilità penale non sono deducibili se non riconducibili alle ipotesi tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La sentenza di patteggiamento, in quanto frutto dell'accordo tra le parti, non può essere censurata in cassazione per contestare in modo generico l'omessa verifica dell'innocenza o del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che il vizio rientri nei motivi consentiti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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