Sentenza del 04/04/2016 n. 193 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
IMPOSTE E TASSE IN GENERE Contenzioso tributario:in genere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa questione è stata ritenuta non manifestamente infondata e rimessa all'esame della Corte Costituzionale. Non risulta quindi una decisione definitiva sul merito della controversia tributaria né una dichiarazione immediata di incostituzionalità della norma; il giudizio è stato sospeso o comunque condizionato alla pronuncia della Corte Costituzionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228. La norma impone alla parte soccombente che abbia proposto un'impugnazione il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Il dubbio riguarda il fatto che tale pagamento può gravare sulla parte privata, mentre non può essere materialmente imposto alle amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal versamento diretto del contributo unificato tramite il meccanismo della prenotazione a debito. Ciò potrebbe determinare una disparità di trattamento tra le parti soccombenti e violare il principio di parità delle armi processuali previsto dall'art. 111, comma 2, della Costituzione.
Norme richiamate
Art. 111, comma 2, della Costituzione
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.
La norma è richiamata quale parametro di possibile violazione del principio di parità delle parti, poiché il contributo aggiuntivo può gravare sulla parte privata soccombente ma non essere materialmente versato dall'amministrazione statale, che opera mediante prenotazione a debito.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La disposizione prevede un ulteriore contributo unificato a carico dell'impugnante integralmente soccombente. La sua applicazione alle amministrazioni pubbliche è problematica perché queste non versano normalmente il contributo in modo materiale, ma lo prenotano a debito.
Art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228
La disposizione ha introdotto nel D.P.R. n. 115/2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato per le impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili.
Art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina gli importi e le modalità del contributo unificato di iscrizione a ruolo, compreso l'ulteriore importo dovuto in caso di esito negativo dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando una norma processuale impone un onere economico alla parte soccombente, occorre verificare se l'onere si applichi in modo effettivamente paritario alle parti private e alle amministrazioni pubbliche.
- Il diverso regime contabile delle amministrazioni, come la prenotazione a debito invece del versamento materiale, può sollevare questioni di parità processuale se produce un vantaggio economico sostanziale rispetto al privato.
- La rimessione alla Corte Costituzionale non equivale a una vittoria definitiva nel merito: indica soltanto che il giudice ritiene la questione seria e non manifestamente infondata.
- In casi analoghi, la parte che contesta un contributo aggiuntivo deve evidenziare concretamente la disparità di trattamento e il collegamento con il principio costituzionale di parità delle parti.
- Finché la Corte Costituzionale non decide, la norma resta formalmente vigente, salvo eventuali provvedimenti di sospensione o diverse indicazioni contenute nell'ordinanza di rimessione.
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